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LE LEGGI ROMANE

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DEA IUSTITIA
"Secondo i Romani la legge era propriamente la decisione del popolo nelle assemblee 'in lex est quam populus comitiis sciverit'. I quattro grandi magistrati: il console, il pretore, il dittatore e l'interrè avevano diritto di proporre una legge perchè erano gli unici che potevano trattare col popolo. Pure nei casi straordinari dei soldati che si sostituivano ai consoli, i decemviri e i triumviri, goderono di questo diritto.

Si proponevano le leggi nel campo di Flaminio detto il Circo, nel bosco di Petilino, ma più spesso nel Foro o campo Marzio. Non ogni giorno era adatto a questo, perciò bisognava aspettare i giorni Laziali anzi che il cielo coi prodigi non si fosse dichiarato contro l'assemblea. Il magistrato che doveva proporre la legge la componeva prima coll'aiuto d'un consiglio poi la presentava al Senato per averne i suffragi.

Dopo questi preliminari egli l'esponeva in pubblico scritta sopra una tavola onde il popolo potesse esaminarla. Durava esposta per tre giorni di mercato consecutivi che si teneva di nove in nove giorni. Spirato il tempo quegli che doveva proporre la legge adunava il popolo e dopo averla fatta leggere da un usciere egli dimandava l'assenso dall'assemblea. Allora era permesso ad ognuno di parlare pro o contra.

Se la legge passava la scolpiva in tavole di bronzo. La tavola si deponeva nel pubblico tesoro Ricevutala non si poteva annientare che dal popolo e diceasi 'abrogare abrogatur lex cum prorsus tollitur'. Qualche volta si derogava solo modificandola in qualche parte 'deroga sur legi cum detrahitur' e quando senza alcuna menzione di questa se ne pubblicava un'altra che le fosse totalmente contraria si usava il termine 'abrogari'.  Festo  'Abrogare est legis infirmandae caussa aliam ferre' Il primo legislatore Romani fu Romolo."

(Andrea Rubbi - Dizionario di Antichità - 1800)

LICURGO E NUMA POMPILIO DANNO LE LEGGI AI ROMANI

VIII SECOLO A.C.

- Lex Regia de Imperio -
trasferimento irreversibile ad un sovrano di ogni potere che precedentemente spettava al popolo.

- Lex curiàta de imperio -
Atto formale, risalente all’età etrusca, attraverso il quale il magistrato veniva investito dei suoi poteri, alla presenza dei littori rappresentanti le trenta curie.

Furono, altresì, dettagliatamente disciplinate le legis actiones, il che portò ad un indubbio miglioramento della condizione della plebe, finalmente in grado di conoscere le procedure necessarie per accertare o tutelare i propri diritti: le legis actiones erano, infatti, improntate ad un rigido formalismo e la pronuncia anche solo di poche parole diverse da quelle formalmente richieste, comportava la sconfitta in lite.

- Leges regiae - riguarda l'istituzionalizzazione del consiglio degli anziani che prese il nome di senato.

- Lex horrendi carminis - Una delle leggi cardine del diritto penale romano fino alla fine del periodo repubblicano: essa attribuiva ai duoviri perduellionis il compito di giudicare in tema di perduèllio nonché, in caso di vittoria nella contesa promossa con la provocatio, quello di uccidere a colpi di bastone il condannato, dopo averlo appeso a capo coperto, ad un albero. Parte della dottrina dubita, però, che queste fossero le competenze effettive dei duumviri. La legge è citata da Livio in relazione ad un episodio forse leggendario: il re Tullo Ostilio avrebbe, infatti, applicato tale legge nei confronti di Orazio (il vincitore dei tre Curiazi), che aveva ucciso la propria sorella (quest’ultima, fidanzata di uno dei Curiazi, aveva pianto la morte del suo fidanzato ed era, perciò, stata uccisa da Orazio).

NUMA RICEVE LE LEGGI DALLA NINFA EGERIA

VII SECOLO A.C.

Lex Numæ
Legge, rientrante nel novero delle leges regiae e attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio, dispose in materia penale, in ordine al crìmen homicidii.



VI SECOLO A.C.

- Lex curiata de Imperio -
Legge attraverso la quale il magistrato veniva investito dei suoi poteri, alla presenza dei littori rappresentanti le trenta curie.

- Lex de bello indicendo -
Era la legge, di competenza esclusiva dei comizi centuriati, con la quale il  popolo romano deliberava l’entrata in guerra. Da notare che era il popolo e non i generali a stabilire lo stato di guerra, una vera democrazia. una res pubblica.

509 a.c. -
- Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate -
stabiliva l'inviolabilità (sacrosanctitas) dei rappresentanti della plebe: tribuni, edili e decemviri.

509 a.c. - Lex Valeria de provocatione -
del console Publio Valerio Publicola, stabiliva che all'interno di Roma ciascun cittadino avrebbe potuto limitare il potere di imperium dei consoli ricorrendo alla provocatio ad populum. Questo provvedimento avrebbe consentito al cittadino contro cui il magistrato avesse voluto esercitare il proprio imperium di richiedere un giudizio innanzi alle assemblee popolari. A simbolo, i littori giravano dentro Roma senza le scuri inserite nei fasci littori, ma al di fuori della cerchia cittadina (pomerium), non poteva farsi ricorso alla provocatio ad populum, e il magistrato munito di imperium avrebbe potuto esercitare il proprio potere senza limite, tanto che i suoi littori lo accompagnavano con i fasci completi delle scuri, simbolo del suo imperium militiae.

509 a.c. - Lex Iunia -
promossa da Lucio Giunio Bruto - Cacciata di Tarquinio il Superbo e condanna dei Tarquini all'esilio.


V SECOLO A.C.

494 a.c. - I Lex Sacrata -
stabiliva che i tribuni della plebe erano sacri e inviolabili (sacrosancti) durante la magistratura e chiunque contravveniva a questa legge era condannato a consegnare i suoi beni alla dea Demetra.

492 a.c. - II Lex Sacrata -
votata dal concilio della plebe due anni dopo, che impediva di interrompere o disturbare i tribuni della plebe mentre parlavano in assemblea, ed obbligava chi lo avesse fatto a fornire un garante, e che se non avesse fatto ciò sarebbe stato processato davanti al concilio della plebe e condannato alla sacratio (poteva essere impunemente ucciso da chiunque ed i suoi beni consacrati alle divinità plebee)

486 a.c. - Lex Cassia agraria -
(progetto respinto) presentata da Spurio Cassio Vecellino, per riconoscere terre conquistate da spartire tra Ernici e Volsci.

 471 a.c. - Lex Publilia Voleronis -
proposta dei tribuni della plebe, tra cui Publilio Volerone e Gaio Letorio. Con questa legge il concilio della plebe fu riconosciuto ufficialmente come realtà istituzionale della Repubblica romana, ed organizzato su base tributa. I tribuni della plebe e gli edili venivano eletti dai Concilia Plebis Tributa. Istituzione dell’elezione dei tribuni della plebe da parte dei comizi tributi, stabilendo dovesse avvenire da allora in poi in assemblee alle quali i plebei partecipassero ordinati sulla base delle tribù territoriali in cui erano iscritti (concilia plebis tributa). Si intese così sottrarre ai plebei nullatenenti (dipendenti dei patrizi o da questi facilmente manovrabili) la direzione politica della lotta contro i patrizi, per affidarla ai plebei che avevano sede e fondo nella tribù territoriale e che pertanto economicamente autosufficienti.

462 a.c. - Lex Terentilia -
Il tribuno della plebe Gaio Terentilio Arsa presentò la legge che proponeva un comitato di cinque cittadini al quale doveva essere affidato l'incarico di stendere le norme che vincolassero il potere dei consoli, allora praticamente senza limiti. Non venne mai approvata.

456 a.c. - Lex Icilia de Aventino publicando -
lex publica promossa dai consoli Spurio Verginio Tricosto Celiomontano e Marco Valerio Massimo Lettuca, su proposta del tribuno della plebe Lucio Icilio Ruga. Riguarda l'assegnazione dei terreni pubblici dell'Aventino alla plebe in proprietà privata perché potessero costruirvi le loro abitazioni.

456/54 a.c. - Leges Iciliae Lucius Icilius -
Diritto di parola dei Tribuni della plebe in Senato.

 454 a.c. - Lex Iciliae -
promossa da Lucius Icilius, sul diritto di parola dei Tribuni della plebe in Senato.

454 a.c. - Lex Terentilia -
Mai approvata: proponeva un comitato per definire i limiti del potere dei consoli.

454 a.c. - Lex Aternia Tarpeia de multis -
regolava il pagamento di multe e ammende. Fu votata su proposta dei consoli Spurio Tarpeio Montano Capitolino e Aulo Aternio Varo Fontinale. Estese la provocatio contro le multe superiori a 3.020 assi.

451 a.c. - Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio -
Redazione di codici giuridici in materia civile e penale.

451 a.c. - Leggi delle XII Tavole -
Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio (collegio eletto dai romani per la stesura di nuove leggi necessarie a causa della contrapposizione tra Patrizi e Plebei, e quindi tra Consoli e Tribuni della plebe), costituì una sorta di simbolo dell’emancipazione plebea.
Adfectàtio regni (Aspirazione alla tirannide)
- Attentato all’ordine costituito compiuto da un usurpatore.
La legislazione penale delle XII Tavole punì questo crimine secondo il regime della perduèllio, cui era assimilato. Dalle fonti apprendiamo che di Adfectatio furono accusati il famoso uomo politic o Spurio Cassio e Manlio Capitolino.
La Lex XII Tabulàrum costituì il nucleo del iùs legitimum vetus.  Per procedere alla redazione di tale raccolta di leggi, furono sospese per un anno tutte le magistrature e tutti i poteri furono deferiti ad un collegio di dieci membri - decèmviri lègibus scribùndis -, incaricati proprio della preparazione di tale testo.
Le Dodici Tavole non contenevano norme di particolare favore per la plebe, né significative innovazioni, ma ebbero il merito di definire con certezza le norme del ius Quirìtium, consentendone l’accessibilità e la conoscenza a tutti. Il diritto era in precedenza ammantato di sacralità e di mistero ed era affidato esclusivamente alla memoria dei pontìfici, espressione di ristretti gruppi oligarchici, tesi ad imporre la loro egemonia sui plebei e sulle genti patrizie avverse.

449 a.c. - Lex Valeria Horatia de tribunìcia potestate -
Legge risalente, secondo la tradizione, al 449 a.c. o 509 a.c.: sancì l’inviolabilità dei tribuni della plebe, degli edili plebei e dei iudices decèmviri. Tale legge riconfermava in realtà il carattere di sacertas riconosciuto ai magistrati plebei dalla plebe con il giuramento sul Monte Sacro (durante la secessione del 495 a.c.).

449 a.c. - Leges Valeriae Horatiae - e/o Lex Duillia Lucio Valerio Potito Marco Orazio Barbato - Definizione del ruolo dei tribuni della plebe, i plebiscitis votati dai comizi tributi con la ratifica del senato.

449 a.c. - Lex Valeria Horatia de plebiscitis -
per cui qualsiasi deliberazione adottata dai plebisciti sarebbe stata obbligatoria per l'intera cittadinanza. Poco credibile poiché all'epoca la plebe non era inclusa tra le Magistrature.

449 a.c. - Lex Valeria Horatia de provocatione -
Diritto di parola dei Tribuni della plebe in Senato.

449 a.c. - Lex Valeria Horatia de senatus consultorum custodia -
promossa da M. Horatius e L. Valerius, per cui i senati.consulti venissero custoditi dagli aediles plebis nel tempio di Cerere.

449 a.c. - Lex Horatia de Taracia Vergine Vestali -
concessione di vari privilegi a Taracia come quello di fare da teste in cerimonie solenni.

449 a.c. - Lex Duilia de consulibus restituenda -
plebiscito del tribuno M. Duilius affinchè alla caduta dei decemviri si ricostituisse il senato.

449 a.c. - Lex Duilia de Provocatione -
plebiscito del tribuno M. Duilius stabilendo la pena di morte a chiunque lasciasse la plebe senza tribuni o creasse magistrati non soggetti a provocazione.

449 a.c. -  Lex Duilia de Impunitate -
promossa dal tribuno M. Duilius per cui per quell'anno non si ammettevano diritti di intercessione.

449 a.c. - Lex Valeria Horatia de Plebiscitis -
voluta dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Barbatus per cui si riconosceva l'obbligatorietà generale dei plebisciti.

449 a.c. - Lex Valeri Horatia de Provocatione -
voluta dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Barbatus per cui dopo la caduta dei Decemviri si sarebbe ripristinata la provocatio. In realtà le fonti menzionano tre leggi Valeriæ, di epoca diversa (509 a.c.; 449 a.c.; 300 a.c.) e tutte promosse da un console Valerio (ma non poteva trattarsi della stessa persona). La dottrina più autorevole ritiene, infatti, le prime due leggi leggendarie. La terza legge (quella del 300 a.c.) avrebbe disciplinato la provocatio, rendendola istituto stabile nell’ordinamento processuale romano.

449 a.c. - 
- Lex Valeria Horatia de Tribunicia Potestate - voluta dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Barbatusche ripristinò l'inviolabilità dei tribuni, degli edili plebei e dei giudici decemviri.

449 a.c. - Lex Icilia de Triumphe Consulum -
avendo il senato negato il trionfo a L. Valeris Potitus e a M. Horatius Barbatus, questi lo ottennero per plebiscito promosso dal Tribuno L. Icilius.

448 a.c. - Lex Trebonia de Tribunorum Plebis Creatione -
promossa da L. Trebonius, abolì il diritto dei tribuni di integrarsi per cooptazione, e le elezioni non si interrompevano finchè tutti e dieci non fossero stati eletti.

448 a.c. - Lex Trebonia Lucio Trebonio Aspro -
Obbligo di proseguire nell’elezione dei tribuni fino a che non sono tutti eletti.

446 a.c. - Lex de Agro Colriolano -
promossa da A. Furius Medullinus e T. Quinctius Capitolino per decidere una controversia tra Aricini e Ardeates sull'agro di Corioli, su cui decise il popolo con i Comizi Tributi.

445 a.c. - Lex Canuleia de Conubio patrum et plebis -
plebiscito del tribuno C. Canuleius che tolse il divieto di connubium tra patrizi e plebei.

439 a.c. - Lex plebiscitum a L. Minucius -
Minucius venne così eletto praefectus Annonae.

434 a.c. - Lex Aemilia o Lex centuriata de potestate censoria -
promossa da Marcus Aemilius Mamercinus, accorcia il mandato del censore da 5 anni a 18 mesi.

434 a.c. - Lex centuriata de potestate censoria -
emanata dal dittatore Mamerco Emilio fissò a 18 mesi il termine massimo per la durata in carica dei censori, i quali, dovendo assolvere ad un compito specifico, rimanevano in carica per un tempo indeterminato finché non si provvedeva ad eleggere una nuova coppia di censori.

434 a.c. - Lex Aemilia Marco Emilim Mamercino -
Accorciamento della durata del mandato del censore a 18 mesi rispetto ai 5 anni (lustro)

432 a.c. - Lex Pinaria Furia Postumia -
promossa da tre tribuni militari e consolari, Lucius Pinarius Mamercinus, Lucius Furius Medullinus et Spurius Postumius Albus. I plebei, nonostante la nomina di tribuni militari con potere consolare sia aperta ai plebei, ancora non ottengono l'accesso alle più alte magistrati. Per rimediare a questo, i tribuni dell'anno .fanno la proposta a cui si oppone il Senato, provocando l'indignazione del popolo. Di fronte a ciò, poichè a Roma comandava il popolo, la legge passò.

430 a.c. - Lex Papiria Julia -
proposta dai consoli Lucio Giulio Iullo e Lucio Papirio Crasso (o Gaio Papirio Crasso). Prevede che le multe debbano essere pagate in monete di rame o bronzee e non in bestiame, come era in uso, con l’equivalenza di una pecora per dieci assi e di un bue per cento assi.

LE XII TAVOLE

IV SECOLO A.C.

- Leges fenebres -
regolavano gli interessi dei mutui.

- Lex aquae et ignis interdictio -
toglieva la cittadinanza, a titolo punitivo, a coloro che si macchiavano di gravi reati. A tale provvedimento seguiva solitamente l'esilio del condannato. Per il diritto romano l'aqua et igni interdictio rientrava fra i casi di capitis deminutio minore o media, inquanto comportava la perdita della cittadinanza, ma non della libertà.

- Leges emptiònis et venditiònis -
convenzioni che le parti usavano stipulare in aggiunta al contratto di èmptio-vendìtio (contratto di compravendita) e con riferimento ad esso.
Le più usuali:
- l’arrha, una somma di denaro (o altre), data al momento della conclusione di un contratto da una parte all’altra, per confermare la sua intenzione di adempiere il contratto.
- la lex commissoria, clausola del contratto di compravendita, in base al quale il venditore potesse recedere unilateralmente dall’impegno, pretendendo dal compratore la restituzione della cosa se non avesse pagato il prezzo entro il termine.
 - il pactum de retrovendendo, generica facoltà di restituzione; e collegando, invece, la medesima facoltà all’accertamento della qualità della merce o della cosa nel pactum displicentiæ.
 - il pactum retroemèndo, le parti si accordavano affinché il venditore potesse riservarsi il diritto di riscattare, entro un termine prestabilito, il bene allo stesso prezzo fissato per l’avvenuta alienazione. - il pactum displicèntiae, facoltà di restituzione tramite accertamento della qualità della merce o della cosa
- l’in diem addìctio, soprattutto nei casi di vendita all’asta in virtù della quale il venditore, laddove avesse ricevuto, entro un certo termine, una offerta migliore, ritornava in proprietà del bene venduto.
 - pactum degustationis, diffuso nel commercio del vino, mediante il quale il compratore poteva accertare la qualità della mercanzia, utilizzando però il c.d. arbitrium boni viri cioè il “criterio obiettivo del galantuomo”.

367 a.c. - Lex Licinia-Sextia -
promossa da Gaio Licinio Stolone e Lucio Sesto Laterano, soppressione del tribunato militare con potere consolare, ristabilimento del console di cui un membro deve essere plebeo, limitazione dell'occupazione dell''ager publicus.

367 a.c. -
- Ius preatorium - è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori.

359 a.c. - Lex Sicinia 
Presentata nel 359-395 a.c. da Tito Sicinio, tribuno della plebe, proponeva che il territorio di Veio servisse a fondare una nuova città, di costituzione identica a quella di Roma, e che nella nuova città dovessero emigrare, per costituirne la cittadinanza, metà dei patrizî e metà dei plebei. Per due anni non fu potuta sottoporre alla votazione popolare, per il veto opposto da altri tribuni. Nel 361-393 a.c., scaduti e non rieletti i tribuni opponenti, fu respinta dai comizî per un voto solo, probabilmente d'accordo con lo stesso presentatore, il quale era riuscito frattanto ad ottenere dal Senato che ad ogni famiglia plebea bisognosa fossero effettuate assegnazioni di ventotto iugeri nel territorio di Veio.

358 a.c. - Lex Poetelia Gaio Petelio -
Proibiva ai candidati di fare propaganda nei giorni di mercato o di frequentare i luoghi dove la gente si riuniva.

358 a.c. - Lex Poetelia de ambitu -
promossa dal tribuno della plebe Caio Petelio che presentò, su autorizzazione del senato, una rogatio diretta contro coloro che erano soliti girare le piazze e i mercati per farsi propaganda durante la campagna elettorale.

357 a.c. - Lex Duilia Menenia -
promossa da Marco Duilio e Lucio Menenio. poneva un limite agli interessi sui prestiti.

357 a.c. - Lex Manlia de Vicensima Manumissione -
proposta da Gneo Manlio Capitolino, stabiliva un'imposta del 5% per l'affrancamento degli schiavi, (ventesima sulle affrancazioni), pari al 5% (1/20) del valore di mercato degli schiavi affrancati.

342 a.c. -  Leges Genuciae -
proposte dal tribuno della plebe Lucio Genucio.
- La Lex Genucia de feneratione prevedeva che il prestito a interesse fosse proibito.
- La Lex Genucia de magistratibus prevedeva il divieto di ricoprire due cariche nello stesso tempo e sanciva che non si potesse ricoprire la stessa carica prima che fossero trascorsi dieci anni dalla prima elezione. Questa legge prevedeva anche che uno dei consoli fosse plebeo.

339 a.c. - Leges Publiliae Philonis de censore plebeio creando -
promossa dal dictator Quinto Publilio Filone per plebiscito, fatta approvare quindi dai comìtia centuriata per cui uno dei due censori doveva essere plebeo.

339 a.c. - Lex Publilio Filone -
durante la cosiddetta dittatura plebea di Quinto Publilio Filone pare sia stata approvata una legge che imponeva al Senato di approvare preventivamente le proposte della plebe, che a quel punto avrebbero avuto valore per tutto il popolo.

339 a.c. - Lex Publilia Philonis de plebiscìtis -
Una delle leges Publiliæ Philonis, stabilì che le leggi ed i plebisciti fossero costituzionalmente parificati, e che, pertanto, i magistrati fossero obbligati a sottoporre all’approvazione degli stessi comitia centuriata tutte le deliberazioni normative dei concìlia plèbis. In virtù di essa, i plebisciti acquistarono, sia pure indirettamente, forza di legge per l’intero popolo romano.

339 a.c. - Lex Publilia Philonis de Patrum Auctoritate -
una delle tre Leges Publiliae Philonis, la cui proposta è attribuita al dittatore Q. Publius Philo. Stabilì che, per le rogazioni legislative, l’auctoritas patrum dovesse precedere la votazione dei comizi centuriati e non seguirla. Stabilì che le leggi ed i plebisciti fossero costituzionalmente parificati, e che, pertanto, i magistrati fossero obbligati a sottoporre all’approvazione degli stessi comitia centuriata tutte le deliberazioni normative dei concìlia plebis. In virtù di essa, i plebisciti acquistarono, sia pure indirettamente, forza di legge per l’intero popolo romano.

332 a.c. - Lex Papiria de civitate Acerranorum -
del pretore Papirio Cursore, che concedeva la cittadinanza sine suffragio agli abitanti di Acerra in Campania.

326 a.c. - Lex Poetelia-Papiria - 
abolizione della servitù per debiti.

326 a.c. - Lex Poetelia Papiria de nexis -
votata dai comìtia centuriàta, su proposta dei consoli C. Petelio Libone e L. Papirius Cursore, e riguardante il nexum. Il Nexum era una forma di garanzia, scritta nelle Leggi delle XII tavole, dove il debitore dava in garanzia se stesso al creditore, diventando assoggettato a quest'ultimo. La legge non abolì definitivamente tale istituto, ma ne mitigò notevolmente le disumane conseguenze, disponendo che i cittadini sottoposti al nexum non potessero esser tenuti in catene.

319 a.c. - Lex Ovinia -
Legge comiziale, proposta dal tribuno Ovinio, che attribuì ai censori la lectio senatus, il diritto di redigere la lista dei senatori (prerogativa fino allora dei consoli), e stabilì che la scelta avvenisse egualmente tra patrizi e plebei.

318 ed il 312 a.c. - Lex Ovìnia tribunìcia
Plebiscito emanato nel periodo compreso fra il 318 ed il 312 a.c.: trasferiva dai consoli ai censori il compito della integrazione del numero dei senatori. I censori dovevano, a tal fine, tenere conto di tutti gli ex magistrati curuli e delle loro doti morali con facoltà di escludere, con deliberazione privata, quelli ritenuti indegni. In base a tale legge furono ammessi al laticlavio anche appartenenti alla plebe.

313 a.c. - Lex Ovinia 
apertura progressiva del Senato ai plebei.

313 a.c. - Lex Villia Annalis -
definizione delle regole d'accesso al cursus honorum. 304 a.c. -

- Lex Papiria de dedicationibus - vietava la dedicazione di un tempio, e per scopi religiosi, o di un altare, senza il permesso della Assemblea popolare. La Lex espressamente proibiva dediche di magistrati di rango inferiore, come i tribuni e gli edili.

311 a.c. - Lex Atilia Marcia -
introdotta dai tribuni delle plebe Lucio Atilio e Gaio Marco, autorizzava il popolo a eleggere 16 tribune militari per ciascuna delle quattro legioni.

Lex Marcia -
Dispose che fosse esperibile la manus inièctio pura per perseguire gli usurai ed ottenere da essi la restituzione di quanto dovuto.

300 a.c. - Lex Ogulnia - 
permette l’accesso dei plebei ai collegi dei pontefici e degli auguri.

300 a.c. - Lex Valeri Horatia de Provocatione -
voluta dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Barbatus per cui dopo la caduta dei Decemviri si sarebbe ripristinata la provocatio. In realtà le fonti menzionano tre leggi Valeriæ, di epoca diversa (509 a.c.; 449 a.c.; 300 a.c.) e tutte promosse da un console Valerio (ma non poteva trattarsi della stessa persona). La dottrina più autorevole ritiene, infatti, le prime due leggi leggendarie. La terza legge (quella del 300 a.c.) avrebbe disciplinato la provocatio, rendendola istituto stabile nell’ordinamento processuale romano.

300 a.c. - Lex Ogùlnia de sacerdòtiis
Plebiscito [vedi plebiscìtum] ispirato, nel 300 a.c., dai tribuni Q. e Cn. Ogulnio ed approvato nonostante l’opposizione dei patrizi. La Ogulnia stabilì che fosse aumentato il numero dei pontefici da quattro ad otto e quello degli auguri da quattro a nove, assegnando alla plebe i nuovi posti. La legge sancì la fine del monopolio patrizio nelle più delicate funzioni religiose contribuendo in maniera determinante alla parificazione dei diritti politici, tra patrizi e plebei.


III SECOLO A.C. 

- Lex Rhòdia de iactu -
disciplinò le conseguenze del lancio in mare delle merci a seguito di un’avaria marittima, da parte del capitano di una nave in pericolo. La legge stabilì, in proposito, che la perdita dovesse essere sopportata pro parte da tutti i proprietari delle merci trasportate; il proprietario delle merci perite poteva agire con l’àctio locàti contro il trasportatore, il quale poteva in via di rivalsa, con l’actio condùcti, agire contro i proprietari delle merci salvate.

- Lex spoletina - o Lex luci spoletina -
documento epigrafico in latino arcaico su pietra calcarea risalente agli ultimi decenni del III secolo a.c. e ai primi del II. È composto da due iscrizioni che impongono regolamenti circa l'utilizzo dei boschi considerati sacri. Molte azioni lecite in qualsiasi silva, erano severamente proibite e punite nel bosco sacro, dove assumevano un significato di profanazione, da espiare con sacrifici pacificatori, spesso seguiti da multe.

- Lex Maenia de patrum auctoritate -
di autore e data incerti, che stabilì che l’auctoritas patrum dovesse precedere e non più seguire le operazioni elettorali, estendendo così ai comizi elettorali quello che la Lex Publilia aveva stabilito per le rogazioni legislative. Infatti, nella primitiva repubblica tutte le deliberazioni dei comizi erano sottoposte all’auctoritas patrum, ossia alla ratifica dalla parte patrizia del Senato

- Legis actio per condictiònem (vel condìctio) -
Introdotta da una lex Silia del III sec. a.c. per l’accertamento di crediti di somme certe di danaro, fu estesa, da una successiva lex Calpurnia, ai crediti di cosa determinata.

- Lex Licinia de iudicis postulatione -
l'attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore di una somma di danaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Se il convenuto negava, lo si intimava di comparire dinnanzi al pretore entro 30 giorni. Il pretore nominava il giudice che si sarebbe pronunciato sulla controversia. Usualmente il convenuto per evitare la condictio provvedeva a pagare il debitum. Contro il convenuto giudicato debitore di una somma di denaro, il creditore, procedeva, se del caso, con legis actio per manus iniectionem.

- Lex Furia de Sponsu -
per le obbligazioni derivanti da sponsio e fidepromissio, la durata massima era di due anni: se i soggetti obbligati in garanzia erano più di uno, il creditore poteva agire contro ciascuno pro quota, mentre il garante che avesse pagato più della quota di sua spettanza poteva agire nei confronti del creditore.

Fine III sec. a.c. - Lex Appuleia de sponsu -
Stabilì che se il creditore agiva in sòlidum contro uno dei cogaranti, ottenendo da questo l’intero pagamento del dèbitum, il cogarante che avesse pagato per l’intero poteva agire contro gli altri cogaranti, in regresso, ciascuno per la sua parte. Però il creditore non era vincolato ad agire preventivamente nei confronti del debitore garantito, prima di escutere i cogaranti.

292 a.c. - Lex Maenia de patrum auctoritate -
stabilì che l’auctoritas patrum dovesse precedere le operazioni elettorali, e non ratificare ciò che era stato approvato. Mediante queste leggi il potere dei patres fu ridimensionato, poiché deliberarono che la ratifica dovesse precedere e non più seguire le operazioni legislative ed elettorali dei comizi.

291 a.c. - Lex Acilia de Intercalando -
adattamento del calendario.

287 a.c.Lex Hortensia de nundinis -
Stabilisce che le nundinae (giorni di mercato, in cui le popolazioni rurali confluivano a Roma) devono essere dies fasti.

287 a.c. - Lex Hortensia De Plebiscitiis -
a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo, riconosciuta la validità dei plebisscita a prescindere dall'approvazione del Senato, stabilì che le deliberazioni della plebe fossero in tutto e per tutto parificate alle leggi, assumendone il valore e la forza.

287 a.c. - Lex Hortensia - 
Favorisce i plebei che si trasferiscono in città. Le delibere del Concilium Plebis sono estese all'intera comunità.

285 a.c. - Lex Aquilia de damno -
plebiscito promosso dal tribuno della plebe Aquilio, che superò tutte le leggi precedenti comprese la legge delle XII Tavole. La Lex Aquilia è la prima legge scritta in materia del risarcimento del danno di proprietà del dominus.

267 a.c. - Lex Titia de provinciis quæstoriis -
forse portò i quaestores, ritenuti ormai magistrati ordinari, dal numero di quattro ad otto.

242 a.c. - Lex Plætòria de prætore urbano -
attribuì la scorta di due “lictores” al “praetor” “qui ius inter cives dicit” (pretore urbano). Questa lex secondo alcuni ebbe lo scopo di regolamentare la carica del praetor urbanus dal momento che i comizi centuriati avevano iniziato ad eleggere non più un solo pretore, ma due.

242 a.c. 124 a.c. - Lex L. Papirii tribuni plebis -
che attribuiva al popolo l'elezione dei III viri capitales e ne regolava le funzioni.

240 a.c. - Lex Hieronica -
Tassazione in Sicilia.

218 a.c. - Lex Claudia plebiscito -
su proposta di Quinto Claudio, plebiscito  che proibiva ai senatori e ai loro figli di possedere navigli di più di 300 anfore (80 hl), proibendo loro il grande commercio.

215 a.c. - Lex Oppia -
avrebbe limitato il lusso delle donne stabilendo che «nessuna donna potesse possedere più di mezza oncia d’oro (circa 14 grammi), né indossare vesti di vari colori né andare in carrozza a Roma o in altre città o in un raggio di mille passi da esse se non in occasione di festività religiose pubbliche». Ma nel 195 a.c., le donne insorsero e la legge venne abrogata, con grande scorno di Catone, per la decadenza dei costumi. In realtà l'uso della carrozza riguardava solo le donne e non gli uomini, per cui quel che si voleva limitare era la libertà delle donne.

210 a.c. - Lex Atìlia de tutòre dàndo -
istituì il tutor Atiliànus.

204 a.c. - Lex Cincia -
plebiscito su proposta del tribuno della plebe M. Cincio Alimento, stabiliva che nessun avvocato potesse farsi versare doni prima di trattare una causa, per evitare che il costo delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri. Si trattava di una lex imperfecta, perché non stabiliva l'invalidità delle donazioni effettuate contro il divieto, né sanzioni per i trasgressori.

204 a.c. - Lex Calpurnia de condictiòne -
introdusse la lègis àctio per condictionem per le controversie aventi ad oggetto cose determinate di peso, di numero o misura.

204 a.c. - Lex Cincia de donis et muneribus -
vietava le donazioni fra i coniugi (per evitare che i patrimoni dei pater familias venissero frammentati, data la diffusione dei matrimoni sine manu) e il divieto di donazioni eccedenti un determinato valore (ultra modum) a noi sconosciuto, sempre con lo scopo di evitare la frammentazione dei patrimoni. Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatusconsultus e venne introdotta una sanzione per l'avvocato pari a quattro volte la somma ricevuta in dono. La legge fu modificata sotto Claudio, con l'autorizzazione per l'avvocato a ricevere non più di 10.000 sesterzi; o l'avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum). Ai tempi di Traiano venne stabilito che tale somma poteva essere pagata solo alla fine della causa.

201 a.c. - Lex Acilia Minucia -
confermava l'imperium di Scipione in Africa e per provocare il senatoconsulto che ricondusse a Roma l'esercito.

200 a.c. - Lex Furia testamentària -
come la lex Falcidia del 40 a.c. e la lex Voconia del 169 a.c. disciplinò la materia dei legati stabilendo che: non potessero superare il valore di 1000 assi; e per la eventuale eccedenza, se incamerata, dovessero pagare una multa di quattro volte tanto.

200 a.c. - Lex Vallia de Manus Iniectiòne -
contenente norme relative alla Legis Actio per Manus Iniectionem, uno dei cinque modi di agire previsti dalle legis actiones utilizzata per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi faceva rinvio, avente quindi carattere esecutivo. La manus iniectio in particolare aveva come più comune presupposto una condanna al pagamento di una somma di denaro dove il creditore giungeva ad afferrare il debitore, e lo trascinava davanti al pretore, e ripetendo il gesto pronunciava la solenne dichiarazione della manus iniectio. Esperita tale dichiarazione, il debitore era completamente alla mercé del creditore che poteva trattenerlo incatenato presso la propria dimora, venderlo come schiavo, o addirittura ucciderlo.

200 a.c. - Legis actio sacramento -
la solenne sfida, la scommessa, in origine un giuramento con implicazioni religiose, e chi usciva sconfitto al termine della controversia era costretto a pagare la summa sacramenti per aver giurato il falso.

200 a.c. - Lex Calpurnia de condictiòne -
introdusse la lègis àctio per condictionem per le controversie aventi ad oggetto cose determinate di peso, di numero o misura.

200 a.c. - Lex Silia de lègis actiòne - introdusse la legis actio per condictiònem per le controversie aventi ad oggetto debiti di denaro.

200 a.c. - Lègis àctio per condictionem - per le controversie aventi ad oggetto cose determinate di peso, di numero o misura.

208 a.c.?  - Lex Publìlia de sponsu -
Legge di data incerta, contenente disposizioni in materia di sponsio e fidepromìssio. Stabilì che il garante, che avesse adempiuto il debito garantito, poteva agire per manus iniectiònem  nei confronti del debitore; quando il sistema delle legis actiònes fu sostituito da quello formulare, al garante fu concessa una c.d. actio depènsi.

200 a.c. - Lex Lætòria de circumscriptione adulescentium
Legge che introdusse l’istituto della cura minorum: la legge serviva a paralizzare l’azione del soggetto che voleva far valere i diritti derivantigli proprio da un negozio stipulato con un minore di 25 anni non assistito da un curatore.

excèptio legis Lætoriæ 
- per porre rimedio al problema delle speculazioni perpetrate in danno dei minori di 25 anni da persone, se non altro, più esperte ed oculate nella cura dei propri affari: l’(—) serviva a paralizzare l’azione del soggetto che voleva far valere i diritti derivantigli proprio da un negozio stipulato con un minore di 25 anni non assistito da un curatore in favore dei minori di 25 anni che avevano subìto, a causa della loro inesperienza, pregiudizi da contrattazioni con speculatori o comunque con affaristi che avevano approfittato della loro ingenuità.

in integrum restitùtio ex lege Lætoria o Plaetoria 
- volta al ripristino della situazione preesistente tra le parti, se il negozio giuridico pregiudizievole per il minore era già stato eseguito: se non era stato eseguito, il minore aveva a sua disposizione l’excèptio legis Lætoriae per paralizzare la richiesta di adempimento.


II SECOLO A.C.

- Lex Hostilia -
emanata per la tutela del patrimonio di persone che non erano presenti in quanto prigioniere di guerra o inviate in missione dallo stato per cause civili o militari.

- Lex Aebutia de Magistratibus Extraordinariis -
non si conosce l’anno esatto, ma fu proposta da Sextus Aelius, per vietare al garante della legislazione di istituire un nuovo ufficio pubblico e di ricoprirlo lui stesso. Si proibiva anche ai suoi colleghi magistrati e ai suoi familiari di ricoprire il nuovo ufficio. Forse questa legge faceva parte della Lex Aebutia de formulis.

199 a.c. - Lex Porcia de capite civium -
proposta dal Tribuno della plebe Publio Porcio Laeca, estese il diritto di provocatio oltre i 1000 passi da Roma, quindi in favore dei cittadini romani residenti nelle province e dei soldati nei confronti del loro comandante.

197 a.c. - Lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis -
riconosce agli ex tribuni l’ingresso in Senato, previo il rituale vaglio da parte dei censori, proposta dal tribuno della plebe Caio Atinio Labeone che, quindi, dopo divenne senatore.

197 a.c. Lex Acilia de colonis deducendi
dal tribuno della plebe Gaio Licinio. Sulle leggi delle colonie.

196 a.c. - Lex Servilia Caepio -
reintroduceva nel collegio giudicante della quaestio perpetua de repetundis (tribunale permanente chiamato a giudicare della concussione dei magistrati romani nelle province) i senatori.

195 a.c. - Lex Porcia de tergo civium -
proposta dal console Catone il Vecchio, estese la facoltà di provocatio ad populum contro la fustigazione.

195 a.c. - Lex Porcia -
proposta da M. Porcio Catone, proibiva la tortura di cittadini senza un'accusa. Leges Porciae In numero di tre, leggi di Roma citate da Cicerone.

195 a.c. - Provocatio ad populum -
estesa nel 195 a.c. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.

191 a.c. - Lex Laetoria de circumscriptione adulescentium -
chiunque raggirasse un minore di 25 anni proponendogli un affare svantaggioso poteva essere soggetto ad un'azione penale popolare. La conseguenza fu una limitazione di fatto della capacità di agire dei minori di 25 anni. Infatti divennero sempre meno i commercianti disposti a concludere affari con loro. Gli stessi minori di 25 anni a chiesero di assegnare loro un curatore, che garantisse la validità degli atti da loro compiuti. Questi curatori divennero poi permanenti con Marco Aurelio, facendo dei minori di 25 anni una nuova categoria di incapaci.

186 a.c. - Senatus consultum de Bacchabalibus -
decreto del Senato romano col quale furono vietati in tutta Italia i Bacchanalia, eccezion fatta per alcuni casi specifici che dovevano essere esplicitatamene approvati dal Senato. Una copia, fatta incidere dal pretore in carica, è stata ritrovata su un'iscrizione in latino arcaico ritrovata nel 1640 a Tiriolo, in provincia di Catanzaro.

184 a.c. - Lex Porcia III -
emanata dal console Lucio Porcio Licino, prevedeva una sanzione molto severa (forse la pena capitale) per il magistrato che non avesse concesso la provocatio.

181 a.c. - Lex Cornelia Bæbia
- previde e disciplinò il crìmen ambitus (il broglio elettorale) prevedendo l'ineleggibilità per dieci anni del condannato.

181 a.c. - Lex Cornelia Baebia - 
contro la venalità del corpo elettorale.

180 a.c. - Lex Villia annalis - 
proposta dal tribuno Lucio Villio. Fa parte delle leggi annales, «rimedio istituzionale all’eccessiva lotta per le cariche pubbliche», determinano i limiti di età per la candidatura, e gli intervalli di tempo tra l’una e l’altra. Introdusse un’età minima per le magistrature ed un intervallo di due anni, non troppo vincolante, tra l’assunzione delle prime cariche. Dopo 10 anni di servizio militare si poteva accedere alla questura, limite fatto innalzare da Silla con la Lex Cornelia de magistratibus nell’82 a.c. In forza di questa legge:
- occorreva aver servito almeno dieci anni nello “exercitus” (decem stipendia: 27 anni) per candidarsi alla “quaestura”;
- era ineleggibile ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la censura) chi ne aveva ricoperto un’altra nel biennio precedente.

179 a.c. - Lex Cornelia Fulvia de ambitu -
insieme alla precedente lex Cornelia Baebia del 181 a.c., previde e disciplinò il crìmen ambitus (il broglio elettorale), per il quale comminò la pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

173 a.c. -
- Il Tribuno della plebe Marcus Lucretius promulga una legge che obbliga i censori a dare in locazione il territorio campano.

169 a.c. - Lex Voconia -
approvata dai concilia plebis su proposta del tribuno della plebe Voconio Saxa, con l'appoggio di Catone il Censore. Stabilì che nessun legatario (destinatario dei beni) potesse ricevere più di quanto avesse ricevuto l'erede (si superava con un gran numero di legati che non superassero la quota attribuita al legatario). Inoltre limitava la capacità successoria delle donne, vietava a chi nel testamento lasciasse un'eredità superiore al valore di centomila assi di nominare erede una donna, anche se questa poteva comunque ricevere l'eredità per fedecommesso (il testatore istituisce erede un soggetto con l'obbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno ad un soggetto diverso indicato dal testatore). Mirava soprattutto alla salvaguardia dell'adgnatio in linea maschile.

182 a.c. - lex Orchia -
limitava il numero dei convitati nelle cene.

169 a.c. - Lèx Vocònia -
Legge che con le leges Furia (200 a.c.) e Falcidia (40 a.c.) regolò la materia dei legati. Non solo limitò la capacità delle donne di ricevere per testamento, ma stabilì anche che l’erede non potesse ricevere meno del legatario.

161 a.c. - Lex Fannia -
rogata dal console Gaio Fannio e volta a moderare le spese che i romani ricchi sostenevano per le loro mense.

159 a.c. - Lex Cornelia Fulvia -
contro la venalità del corpo elettorale.

154 a.c. - Leges Aelia Fufia - 
che danno ai consoli il diritto di obnuntiatio, che dà loro la possibilità, con un impiego abile degli auspici, di esercitare un veto di fronte ai tribuni della plebe.

154 a.c. - Lex Aebutia de magistratibus extraordinariis -
per impedire gli accordi tra i magistrati.

151 a.c. -
Divieto di rielezione dei consoli.

150 a.c. - Lex Atìnia de usucapiòne -
stabilì che fosse vietata l’usucapibilità usucàpio delle cose rubate (res furtivae).

149 a.c. - Lex Calpurnia de Pecunis Repetundis -
fu rogata, in contrasto con la nobiltà senatoria, dal tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi. Stabilì che le accuse di concussione contro i governatori provinciali dovessero essere giudicate da un tribunale permanente, presieduto dal praetor peregrinus e formato da giurati dell'ordine senatorio. Non era prevista alcuna pena pubblica, ma solo la condanna al risarcimento, restituzione di quanto illecitamente maltolto o dell’equivalente in denaro.

149 a.c. - Lex de Pecuniis Repetundis -
Il tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone Frugi fa approvare l'introduzione le quaestiones perpetuae per giudicare i crimini d'estorsione nelle province.

149 a.c. - Lex Calpurnia -
introdusse la parità tra i cavalieri e i senatori davanti ai tribunali.


149 a.c. - Lex Scantinia -
Colpiva i rapporti omosessuali con persone di condizione libera.

146 a.c. - Leges Provinciae -
Riguardano l'amministrazione delle nuove province.

143 a.c. - Lex Didia -
estese le pene previste dalla legge non solo a chi avesse dato pasti di costo eccessivo, ma anche agli invitati. - La successiva Lex licinia consentiva per i pasti non più di trenta assi al giorno nelle ricorrenze delle calende, delle none e dei mercati; in tutti gli altri giorni era concesso non più di tre libbre di carne secca, una libbra di cibi conservati sotto sale e prodotti agricoli, vino e frutta.

140  a.c. - Rogatio Laelia agraria -
Distribuzione o assegnazione delle terre conquistate, dove i ricchi mediante corruzione estromettevano i poveri a cui erano dovute per legge. Caius Lélius, intimo amico di Scipione, si impegnò a correggere la situazione; ma, incontrando l'opposizione dei potenti, si allontanò dalle loro rumorose proteste e abbandonò la sua campagna.

139 a.c. - Lex Gabìnia
- per la nomina dei magistrati; plebiscito che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano: una delle Leges tabellariæ.

139 a.c. - Lex Gabinia tabellària o Leges tabellariæ:
- Complesso di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano  instaurò il voto segreto nei comizi.

139 a.c. - Lex Gabìnia de imperatore contra prædònes constituèndo
l'imperium era il complesso dei poteri del console, del pretore o del dittatore e cioè: il comando militare; il potere giurisdizionale, civile e criminale; il diritto di convocare il Senato e di ottenere da esso l’emanazione dei senatusconsùlta; il diritto di convocare l’assemblea del popolo, di presiedere le elezioni e di proporre leggi. I proconsoli, nelle singole province, godevano di un imperium ridotto in quanto limitati al comando militare ed al potere giurisdizionale.

137 a.c. - Lex Cassia
- facente parte della Leges tabellarie (Lex Gabinia tabellària), per tutte le forme di iudìcia publica (esclusa la perduèllio),  facente parte del complesso di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano comìtia.

137 a.c. - Lex Cassia Tabellaria -
proposta da Lucio Cassio Longino Ravilla - Stabilisce il voto segreto ai comizi giudiziari salvo il caso di perduellio (delitto contro lo stato).

133 a.c. - Lex Sempronia Agraria di Tiberio Gracco -
proposta dal tribuno della plebe Tiberio Gracco per cui non si potessero possedere più di 500 iugera di terreno pubblico e 250 iugera in più per ogni figlio, in tutto però non più di 1000 iugera come possesso permanente garantito. Tutto l'agro pubblico eccedente le quote veniva recuperato dallo stato, che lo doveva distribuire parte ai cittadini e parte a confederati italici come concessione ereditaria e inalienabile, in lotti di 30 iugera dietro il corrispettivo di un vectigal. Leggi abrogate dopo il suo assassinio.

133 a.c. - Lex Sempronia frumentaria -
proposta da Tiberio Gracco Concessione di una distribuzione di grano a prezzo ridotto.

132 a.c. - Lex Rupilia -
promulgata sotto il consolato di Publio Rupilio e Publio Popilio Lenate per la riforma amministrativa della provincia della Sicilia dopo la I guerra servile. A seguito della sollevazione, il Senato romano era stato costretto a emettere un senatus consultum con il quale si conferivano i pieni poteri al console, affinché fosse restaurato l'ordine pubblico nella provincia siciliana.

131 a.c. - Lex Papìria -
per l’approvazione delle leggi; facente parte del complesso di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano [comìtia], delle Lex Gabinia tabellària o Leges tabellariæ.

131 a.c. - Lex Papiria tabellaria -
promossa dal graccano Papirio Carbone - Stabilisce il voto segreto durante comizi legislativi.

131 a.c. - Lex provinciæ -
La legge stabiliva l’ordinamento interno della provincia, elaborata dal magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il controllo di una commissione di dieci legati senatorii.
La legge era promulgata dal magistrato su delega dei comizi.
Nella legge erano indicati i princìpi in base ai quali la provincia sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni. Il governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di imperium militiæ che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei cives con l’unico limite della provocatio ad populum, estesa nel 195 a.c. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.

131 a.c. - Lex Rupilia -
per l'organizzazione della provincia di Sicilia.

130 a.c. - Lex Aebùtia de fòrmulis -
fu il primo passo verso l’abolizione delle lègis actiònes stabilendo che, se due cittadini romani erano d’accordo a seguire, in una loro controversia, la procedura per formulas, in ordine alla stessa controversia non era possibile successivamente intentare una legis àctio.

128 a.c.  - Lex de libertinorum suffragiis -
di Emilio Scauro, che  limitava il voto dei liberti alle quattro tribù urbane, per favorire gli ottimati.

124 a.c. - Lex Aufeia -
Composizione dei territori asiatici.

123 a.c. - Lex Sempronia frumentaria -
promossa dal tribuno Caio Sempronio Gracco, per cui l'erario si faceva carico di acquistare in Sicilia del grano e ne curava il trasporto fino al porto di Ostia. Il grano veniva poi venduto a prezzo molto calmierato..

123 a.c. - Lex Sempronia agraria di Caio Gracco -
il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a combattere la nobìlitas senatoria. La legge rinnovava la lex agraria di Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui l’estensione ai Latini del beneficio dell’assegnazione e la distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo.

123 a.c. - Lex Sempronia (C. Gracchi) de provincia Asia a censòribus locànda -
Plebiscito fatto approvare da Caio Gracco, con il quale veniva concessa l’esazione dei tributi in appalto ai pubblicani, sottraendone al Senato.

123 a.c. - Lex de viis muniendis -
proposta dal Tribuno della Plebe Gaio Gracco, un piano di costruzione delle strade, per aumentare i posti di lavoro e favorire le comunicazioni, soprattutto a vantaggio di contadini e mercanti.

123 a.c. - Lex Acilia Repetundarum -
proposta da Gaio Sempronio Gracco e dal tribuno della plebe Manio Acilio Glabrione,. approvata nel 123-122 a.c. con un plebiscito. Modificava la composizione e la procedura dei tribunali per il reato di concussione e puniva il reato di concussione dei governatori con pena in denaro, da versarsi alle casse dello Stato, pari al doppio del valore del danno, evitando persecuzioni da parte di privati. Prevede anche che tali crimini fossero giudicati da un tribunale penale permanente, e il processo poteva essere rinviato ad un secondo dibattito, non oltre il III giorno dalla fine del I. Così accusatore e accusato potevano esporre i loro pareri due volte e con nuove argomentazioni. Alla fine del II dibattito era decisa la sentenza definitiva.

123 a.c. - Lex Acilia rubria -
per permettere la partecipazione al culto di Giove Capitolino agli stranieri.

123 a-c - Lex Servilia Glaucia -
prevedeva la reintroduzione nel Collegio giudicante della quaestio perpetua de repetundis degli Equites (dopo che la lex Servilia Caepio del 106 a.c. vi aveva reintrodotto i senatori). Inoltre consentiva ai provinciali di recuperare le somme estorte loro dai magistrati anche presso terzi e introduceva la comperendinatio, un intervallo di tempo fra il primo dibattimento accusa-difesa e un successivo difesa-accusa.

123 a.c. - Lex Rubria -
Creò due nuove colonie in Italia ed una sul territorio di Cartagine, dichiarato "maledetto" dopo la terza guerra punica.

122 a.c. - Lex Sempronia C. Gracchi iudiciària -
Plebiscito emanato su iniziativa di Caio Gracco, con il quale si stabilì che il diritto di appartenere alle giurie giudicanti in tema di reati di concussione (questiònes repetundàrum) spettasse alle persone appartenenti per censo alla classe dei cavalieri, escludendo che potessero farne parte i senatori, che in precedenza ne avevano i monopolio. La reazione del ceto senatorio fu durissima, in quanto i suoi membri al governo delle province, spesso accusati di malversazioni e di concussioni, vennero così a trovarsi alla mercé dei cavalieri.
La materia fu disciplinata anche dalle successive leggi Servilia Cæpiònis, Livia iudiciaria, Cornelia (Sullæ) iudiciaria, Iulia iudiciaria ed Antonia iudiciaria.

120 a.c. -  Lex Aebutia de Formulis -
di incerta datazione che consentì l'utilizzazione della procedura formulare anche nel tribunale del pretore urbano. Forse solo per i rapporti per i quali mancasse una apposita legis actio o forse ancora in alternativa ad un settore di azioni.

117 a.c. - Lex Claudia de sociis -
limitò il iùs migràndi dei Latini.

115 a.c. - Lex Aemilia de Libertinorum Suffragiis -
proposta dal console Marco Emilio Scauro. sul diritto di voto dei liberti e ne stabiliva dei limiti.

111 a.c. - Lex Thoria agraria -
demolì l’intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori assegnazioni di terre ed abolendo il vectigal. L'agri vectigal è un canone annuo pagato da privati alle colonie e ai municipi dipendenti da Roma per la concessione di terreni.

109 a.c. - Lex Mamìlia  -
disciplinò i limiti e i confini delle terre date in concessione.  Probabilmente anche dell'Imperatore sul demanio imperiale. Tale legge, attraverso una serie di norme dettagliate, disciplinò le controversie nascenti dalla proprietà e dai confini, diversamente da un’altra lex Mamilia Roscia, che invece si occupava della tutela delle assegnazioni nelle colonie e nei municipi, in una prospettiva di salvaguardia dell’ordine pubblico.
È solo un’ipotesi che tale legge abbia posto termine alle contrastate vicende della riforma agraria graccana con l’abolizione del vectìgal e, quindi, con la trasformazione dell’ager privatus vectigàlis in domìnium, ossia in proprietà òptimo iùre. Non si può, infatti, ritenere con certezza che tale legge abbia abolito il vectìgal, concludendo il processo di smobilitazione delle riforme agrarie graccane.

107 a.c. - Lex Coellia (Caelia) -
legge che introduce il voto segreto in caso di tradimento.

107 a.c. - Lex Cælia tabellària -
per i giudizi in tema di perduellio. Ciascun votante apponeva il proprio voto su apposite tabellæ, inserite in urne custodite da speciali addetti. Lo spoglio dei voti veniva fatto da scrutatori che comunicavano il risultato al presidente; il risultato conclusivo veniva proclamato da un magistrato (c.d. renuntiàtio).

106 a.c. - Lex Servìlia Caepionis iudiciaria -
Forse non approvata dai comizi centuriati: apportò modifiche alla lex Semprònia C. Gracchi iudiciaria, mitigandone il rigore e stabilendo che l’album iùdicum fosse composto per metà di senatori e per metà di cavalieri.
La materia fu successivamente disciplinata dalle leggi Cornelia (Sullæ) iudiciaria, Aurelia (Cottæ), Iulia iudiciaria ed Antonia iudiciaria.

106 a.c. -  Lex Servilia Caepio -
Concesso agli Equites di diventare senatori.

104 a.c. - Lex Clodia de Victoriato -
legge monetaria su plebiscito, detta de victoriato in base alle parole di Plinio.

104 a.c. - Lex Domitia de sacerdotiis -
Stabiliva l'elezione del pontifex maximus.

103 a.c. - Legge Agraria di Saturnino -
concernente la distribuzione di terre ai veterani.

102 a.c. - Lex Appuleia de Maiestate
- Legge emanata su proposta del tribuno della plebe Appuleio Saturnino; integrò il campo d’applicazione del crìmen maiestatis, includendovi gli attentati compiuti da magistrati nei confronti della volontà popolare. Prevedeva la pena di morte per chiunque ledesse la maestà del popolo romano.

DIRITTO DI FAMIGLIA

I SECOLO A.C.


- Lex Minìcia de lìberis -
Legge emanata in data incerta, presumibilmente verso l’inizio del I sec. a.c.; dispose che dovessero esser considerati peregrini:
- sia i figli di cittadina romana e di straniero privo di iùs conubii;
- sia i figli di cittadino romano e di straniera priva di ius conubii, anche se la donna, al momento del parto, avesse acquistato la cittadinanza romana.

- Lex Curiata de Imperio - dove il popolo romano rappresentato dai Comitia curiata concedevano dei poteri al capo della comunità. Con questa legge venne autorizzata l'adozione di Augusto.

- Lex Minìcia de lìberis - dovessero esser considerati peregrini: i figli di cittadina romana e di straniero privo di iùs conubii; i figli di cittadino romano e di straniera priva di ius conubii, anche se la donna, al momento del parto, avesse acquistato la cittadinanza romana.

95 a.c. - Lex Licinia Mùcia de cìvibus redigùndis -
- Legge che abolì lo iùs migrandi dei Latini, istituendo un’apposita quaestio per i delitti di usurpazione della cittadinanza romana da parte di stranieri. Ordinava l’espulsione dalla città di Roma ed il rimpatrio nelle loro città natie dei gruppi etnici Latini e Italici, comminando pene severe per chi, con frode, si iscriveva all’anagrafe come cittadino romano.


91 a.c. - Lex Livia Agraria -
di Marco Livio Druso, tribuno della plebe che, per far approvare la legge sull'estensione della cittadinanza, aveva ampliate le proposte circa le colonie italiche, ed aveva esonerato dal pagamento del tributo stabilito nella legge Sempronia gli assegnatari dei lotti dei terreni demaniali. Prevedeva:
- I - la fine dei diritti di uso e possesso, a singoli o a comunità, su terreni del demanio dello stato ; 
- II - la cessione dei terreni del demanio italico a singoli o ad enti collettivi. Il tutto per ridurre le colonie in Sicilia, e distribuire l’àger publicus in Campania, Etruria ed Umbria.
-  Lex Livia de agris Africanis -
Distribuzione o assegnazione delle terre africane.

- Lex Livia frumentaria -
del tribuno M. Livio Druso, volta a ridurre il prezzo del grano distribuito nelle frumentationes, approvata nel 91, fu tosto annullata per vizio di forma.

- Lex Livia iudiciaria -
prevedeva la rinuncia da parte dei cavalieri a quei posti di giudici loro riconosciuti dalla legge giudiziaria fatta approvare da Caio Gracco; dall’altra, stabiliva che i cavalieri, in numero di 300, sarebbero entrati a far parte del Senato.

- Lex Livia nummaria -
volta a ridurre l’inflazione e colpire gli speculatori finanziari.

98 a.c. - Lex Cæcìlia Dìdia de modum lègum promulgandàrum -
Legge rogata dai consoli Cecilio Metello e Tito Didio: prevedeva il divieto di comprendere, in un’unica proposta di legge, disposizioni eterogenee al fine di evitare la votazione di proposte ritenute favorevoli insieme a proposte ritenute sfavorevoli.

95 a.c. -
- Lex Licinia Mucia -
Ordinava l'espulsione dalla città di Roma ed il rimpatrio nelle loro città natie dei gruppi etnici Latini e Italici, comminando pene severe per chi, con frode, si iscriveva all'anagrafe come cittadino romano. 

91 a.c. - Lex Varia
Puniva tutti coloro che avevano assistito e consigliato i responsabili delle violenze durante la Guerra sociale.

91 a.c. - Lex Varia -
Puniva tutti coloro che avevano assistito e consigliato i responsabili delle violenze durante la Guerra sociale.

91 a.c. - Marco Livio, figlio di un avversario di Caio Gracco, tribuno nel 91, in linea con i due tribuni Tiberio e Caio Gracco, realizzò:
Lex Livia nummaria - per ridurre l’inflazione e colpire gli speculatori finanziari;
Lex Livia frumentaria - per ridurre il prezzo del grano distribuito nelle frumentationes;
Lex Livia iudiciaria - che prevedeva la rinuncia dei cavalieri a quei posti di giudici loro riconosciuti dalla legge giudiziaria fatta approvare da Caio Gracco; dall’altra, stabiliva che i cavalieri, in numero di 300, sarebbero entrati a far parte del Senato;
- Lex Livia agraria - per ridurre le colonie in Sicilia, e distribuire l’àger publicus in Campania, Etruria ed Umbria. All’approvazione delle leggi, seguì la proposta della cittadinanza agli Italici, antichi alleati di Roma. La questione già dibattuta un tempo da Caio Gracco, fu respinta, mentre Marco Livio finiva ugualmente ucciso dai suoi avversari.

90 a.c. - Lex Calpurnia
Autorizza i comandanti romani a concedere la cittadinanza agli alleati che combattevano con loro durante la Guerra sociale.

90 a.c. - Lex Pompeia -
Pompeo Strabone, generale nel 90, concedeva la cittadinanza romana a cavalieri spagnoli del suo esercito.

90 a.c. - Lex Iulia de civitate
legge accordante agli alleati la cittadinanza romana.

90 a.c. - Lex Sulpicia de revocandis vi eiectis -
Sulpicio Rufo, tramite questa proposta di legge, promuoveva il ritorno in patria dei seguaci di Livio Druso, i quali, dopo la morte misteriosa del tribuno della plebe, vennero condannati all'esilio per mezzo delle quaestiones Varianae.

90 a.c.Lex Sulpicia 
il più antico caso di esercizio del diritto di grazia da parte del popolo, emanata per graziare i seguaci del partito mariano.

90 a.c.Lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis
proponeva di ripartire gli Italici in tutte le 35 tribù (e non solo nelle 8 previste) e che lo stesso beneficio fosse esteso ai liberti, i quali da una legge di Emilio Scauro (115 a.c.) erano stati di nuovo rigorosamente esclusi dalle tribù rustiche.

90 a.c. - Lex Sulpicia de aere senatorum -
Questa proposta di legge prevedeva l'esclusione dal senato di tutti coloro i quali avessero un debito superiore alla cifra, seppur non elevata, di 2.000 denarii.

90 a.c.Lex Sulpìcia de bello Mithridàtico Gaio Mario decernendo -
Con questa proposta di legge avanzata da Sulpicio Rufo si affidava a Caio Mario il comando della provincia d'Asia, già toccato in sorte ed assegnato al console Lucio Cornelio Silla, che, come pretore, aveva avuto modo di svolgere in Oriente importanti incarichi politici e militari.

90 a.c.Lex Sulpicia de novòrum cìvium et libertinòrum suffragio -
legge che, abolendo le limitazioni della lex Iulia del 90 a.c. e della lex Æmilia, concesse il diritto di voto in tutte le tribù ai neocittadini ed ai liberti.

90 a.c. - Lex Iulia Civitate - promulgata da Lucio Giulio Cesare durante il periodo della Guerra sociale con lo scopo di concedere agli alleati fedeli (e ai ribelli ravveduti) la cittadinanza romana.

90 a.c. - Lex Iulia de Civitate Latìnis Danda -
promossa dal console Lucio Cesare per fronteggiare la grave rivolta degli Italici, esplosa nel 91 a.c. Con essa si concedeva la cittadinanza romana al Lazio, alle città alleate rimaste fedeli a Roma e ai popoli che si fossero arresi entro un certo tempo.

90 a.c. - Lex Fabia de plagiariis -
introdusse e disciplinò, in due capi, il crimen di plagium, cioè la vendita come schiavo di un uomo che si sapeva essere libero, oppure la sottrazione di uno schiavo altrui tramite la persuasione o la corruzione dello stesso.

90 a.c. - Lex Licinia de iudicis postulatione
- Legge che estese l’ambito di applicazione della legis actio per iudicis arbitrive postulationem, includendovi le azioni divisorie (in particolare l’actio communi dividundo).

90 a.c. - Lex Varia de maiestate -
Legge emanata su proposta del tribuno della plebe Vario Severo Hybrida nel 90 a.c.; ampliò il campo d’applicazione del crìmen maiestatis, includendovi la fattispecie dell’incitamento alla rivolta contro Roma.

89 a.c. - Lex Pompeia de Transpadànis -
Legge ispirata da Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, con la quale fu concessa alle comunità della Gallia Transpadana la latinità, costituendole in colonie latine di tipo fittizio, senza, cioè, la deduzione di coloni. Lo scopo della legge fu quello di creare nuovi alleati nell’Italia settentrionale e di salvaguardare il confine nella aspra lotta contro i Piceni.

89 a.c. - Lex Plautia Papiria -
Estensione della cittadinanza alle città della Gallia cisalpina durante la guerra sociale.

89 a.c. - Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda
Legge con cui, durante la guerra sociale (91-88 a.c.) fu concessa la cittadinanza romana a latini e italici: prima a coloro che fossero rimasti fedeli alla Repubblica, astenendosi dal partecipare all’insurrezione, poi a tutti i residenti in Italia che, nel termine di due mesi, avessero dichiarato ad un magistrato romano di voler diventare cittadini.

89 a.c. - Lex Plautia Papiria -
Estensione della cittadinanza alle città della Gallia cisalpina durante la guerra sociale.

89 a.c. - Lex Plautia judiciaria -
proposta dai tribuni della plebe Marcus Plautius Silvanus, sent cònsols Gneus Pompeus Strabo e Lucius Porcius Cato; stabiliva che i giudici potessero provenire anche da altre classi, non solo dagli Equites.

89 a.c. - Lex Papiria -
promossa da C. Papirio Carbone, ridusse a semunciarii gli assi di bronzo, e avrebbe contribuito al riordinamento monetario in seguito alla concessione della cittadinanza agli Italici e alla soppressione delle loro zecche.

89 - 62 a.c. - Lex municipii Tarentini -
emanata dal magistrato senza la conferma dei comizi, predisposta da uno o da più magistrati romani incaricati di costruire il nuovo municipium di Tarentum, sul modello e in attuazione di una lex rogata. Dello statuto municipale di Taranto si conserva la tavola VIIII, e può essere datata tra la fine della guerra sociale (89 a.c.), quando venne concessa la cittadinanza agli italici, e il 62 a.c., per l'avvenuto conferimento della cittadinanza secondo la testimonianza di Cicerone.

88 a.c. - Lex Corneliae Pompeiae 
- Q. Pompeo Rufo fece approvare con Silla alcune leggi di cui
- la riforma dei comizî;
- la cassazione delle leggi Sulpicie;
- l'obbligo di preventiva auctoritas patrum per tutte le rogazioni;
- completamento del senato;
- dichiarazione dei capi democratici come nemici pubblici;
- limitazione della tribunicia potestas;
- unciaria lex sul pagamento dei debiti.

87 a.c. - Sono i plebisciti proposti dal tribuno Sulpicio Rufo, e cioè:
 - Lex Sulpicia de bello mithridàtico - che attribuì a Mario il governo della provincia d’Asia e la direzione della guerra contro Mitridate;
 - Lex Sulpicia (rappresentante il più antico caso di esercizio del diritto di grazia da parte del popolo) emanata per graziare i seguaci del partito mariano;
 - Lex Sulpicia de novòrum cìvium et libertinòrum suffràgis - che, abolendo le limitazioni della lex Iulia del 90 a.c. e della lex Æmilia, concesse il diritto di voto in tutte le tribù ai neocittadini ed ai liberti.

82 a.c. - Lex Valeria de Sulla dictatòre -
- proposta al popolo da Lucio Valerio Flacco e approvata dai comizi centuriati, gli storici ricollegano il conferimento di ampi poteri a Silla.

82 a.c. - Lex Cornelia Silla - 
Impone la confisca dei beni e la condanna di tutti quelli che avevano combattuto contro di lui a Brindisi nell’83 a.c., ovvero condanna tutti i nemici dello stato.

82 a.c. - Lex Cornelia (Sullæ) de confirmàndis testamèntis
- stabilì che se il civis Romanus moriva in prigionia il testamento da lui fu fatto prima della cattura era da considerarsi valido, come se egli fosse morto al momento della caduta in prigionia.

81 a.c. - Lex Cornèlia (Sullæ) iudiciària
- voluta da Silla, restituì ai soli senatori il diritto di sedere nelle giurie giudicanti in tema di reati, innovando rispetto alle precedenti leggi C. Gracchi iudiciaria e Servilia Cæpiònis. La materia fu poi disciplinata dalle successive leggi Aurelia (Cottæ), Iulia iudiciaria ed Antonia iudiciaria.

81 a.c. - Lex Cornelia (Sullæ) de spònsu
- voluta da Silla, con le disposizioni in tema di obbligazioni di garanzia.
Stabilì che era proibito garantire lo stesso debitore nei confronti dello stesso creditore, nel corso dello stesso anno, per una cifra superiore a ventimila sesterzi. In alcuni casi era possibile prestare garanzie senza limiti: ad esempio, a titolo di dote, per testamento o su ordine del giudice.

81 a.c. - Lex Cornelia (Sullæ) de sacerdòtiis
- abrogò la lex Domitia inerente al sistema di elezione dei sacerdotes publici populi romani, stabilendo il sistema della pura cooptazione.

81 a.c. - Lex Cornelia (Sullæ) de viginti quæstoribus
- portò il numero dei questori da 8 a 20.

81 a.c. - Lex Cornelia de Maiestate
- puniva tutte le azioni volte a minare le istituzioni della Repubblica, affidando il giudizio ad un tribunale permanente: la Quaestio perpetua de maiestate. Stabiliva inoltre come reato di lesa maestà l'abbandono della propria provincia da parte di un Governatore in carica, indipendentemente che questi lasciasse in armi o meno i territori di propria giurisdizione. Per tali reati c'era la pena capitale, commutabile in esilio volontario con interdictio aqua et igni. Rientravano nelle previsioni della legge anche le offese ai magistrati.

81 a.c. - Lex Cornelia Annalis 
- Sanzione alle azioni passate di Silla; rafforzamento del Senato - I pretori venivano obbligati ad esercitare la loro giurisdizione concordemente agli editti emanati in precedenza.

81 a.c. - Lex Cornelia de Provinciis Ordinandis
- da Silla in materia di prorogàtio impèrii, istituto dell'età repubblicana consistente nell'attribuire a magistrati decaduti dalla carica il compito di portare comunque a termine campagne belliche in corso o di proseguire nell'amministrazione delle province conquistate.

81 a.c. - Lex Cornelia de Iniuriis
- del dittatore Silla, rogata e poi approvata insieme con le altre leggi criminali, che andava ad istituire la quæstio in materia di crimen iniuriæ, uno dei delitti in origine privato e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica.

81 a.c. - Lex Cornelia de Magistratibus
- Silla elevò l’età minima per la questura a 37 anni. Da ciò deriva che l’età minima per la pretura fu di 40 anni ed il minimo per il consolato fu l’età di 43 anni.

81 a.c. - Lex Cornelia Sullae de sicariis et eveneficiis 
- colpiva con interditio aqua et igni:
- chi, in città o entro un miglio da essa, andava armato a scopo di ledere le persone o proprietà; - l’omicidio e tentativo di omicidio, senza distinzione tra libero o servo;
- chi preparava, vendeva, comprava, deteneva o somministrava un venenum malum necandi hominis causa;
- in seguito la si applicò all’aborto volontario,
- alla castrazione e alla circoncisione, tranne che gli Ebrei;
- chi appiccava dolosamente incendio;
- il magistrato che accogliendo coscientemente una falsa testimonianza o lasciandosi corrompere o violando la legge, procurava la morte di un innocente;
- chi, con la falsa deposizione, determinava una condanna a morte.
Tale pena consisteva nell’allontanamento coatto dal territorio romano. Varcati i confini di Roma, non solo non riacquistavano soggettività giuridica, ma potevano essere impunemente aggrediti da qualsiasi cittadino, mentre in periodo classico subivano la pena pubblica della deportatio in insulam (deportazione in una località isolata che comportava la perdita dello status civitatis e la confisca dei beni, totale o parziale).

81 a.c. - Lex Cornelia (Sullæ) de falsàriis -
voluta da Silla, detta anche lex testamentària o nummària, comminò la pena dell’interdìctio aqua et igni per le ipotesi di sottrazione, alterazione o distruzione di un testamento o di spaccio di monete false.

IL PROCESSO
80 a.c. - Lex Remnia de calumniatoribus -
Legge emanata all’incirca nell’80 a.c., in tema di crìmen calumniae:
- dispose che i calunniatori dovessero esser tratti a giudizio dinanzi alla stessa quaestio che aveva giudicato l’innocente calunniato.
- che i calunniatori fossero privati, per il futuro, della capacità di esser pubblici accusatori.
Deriva da successive manipolazioni la tradizione per cui la fronte del calunniatore sarebbe stata marchiata con la lettera K (iniziale di Kalumnia).

75 a.c. - Lex Aurelia Cotta Iudiciaria
- stabilì che tra i giudici appartenenti all’album iùdicum fossero inserite una decuria di senatori, una di cavalieri ed una di cittadini della seconda classe del censo (tribùni æràrii). La materia fu successivamente disciplinata anche dalle leggi Iulia iudiciaria ed Antonia iudiciaria.

70 /80 a.c. - Lex Plàutia de vis
Legge di data incerta emanata in tema di crìmen vis:
- configurò, per la prima volta in diritto romano, questo delitto, comminando per esso la pena di morte. Al condannato era però consentito optare per la commutazione della pena dell’esilio interdìctio aqua et igni volontario (c.d. iùs exìlii).
- Sancì, inoltre, la inusucapabilità delle cose di cui ci si fosse impossessati con la violenza, introducendo, in tal modo, un nuovo requisito dell’usucapio, quello della “res habilis ad usucapionem”.

73 a.c. - Lex Terentia et Cassia frumentaria -
era una Lex comitialis, cioè promossa dal popolo, e per lui dai consoli Gaio Cassio Longino e Marco Terenzio Varrone Lucullo, in base alla quale lo Stato doveva comprare il grano in Sicilia e rivenderlo a basso prezzo a Roma.

72 a.c. - Lex Aurelia
- abrogò le restrizioni alla carriera dei tribuni della plebe, concedendo a loro il diritto ad aspirare a qualsiasi magistratura superiore seguendo il normale cursus honorum.

72 a.c. - Lex Gellia Cornelia
- I consoli dell'anno autorizzano Gneo Pompeo Magno a conferire la cittadinanza romana a coloro che egli reputa degni.

71 a.c. - Lex Antonia de Termessibus
- promossa dal tribuno Gaio Antonio. per formare un'alleanza tra la città di Termessus e Roma.

70 a.c. - Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate
- del console Gneus Pompeo Magno e il collega M. Licinio Crasso, che abrogò definitivamente le disposizioni di Silla contro la tribunicia potestas.

70 a.c. - Lex Plautia de Reditu Lepidanorum
- Concedeva il perdono a quelli che si erano dissociati da Lepido.

67 a.c. - Lex Gabìnia de bello piratico -
-con cui affidò a Pompeo un imperium triennale su terra e su mare per la guerra contro i pirati nonché il potere di procedere alla leva di 20 legioni e all’allestimento di una flotta di 300 navi.

67 a.c. - Lex Cornelia de edictis prætorum -
plebiscito proposto dal tribuno Cornelio per cui i pretori non dovevano risolvere le controversie già previste dai loro editti annuali in modo difforme dai criteri ivi stabiliti.

67 a.c. - Lex Gabinia -
Conferì un imperium proconsulare di 3 anni sul Mar Mediterraneo e le sue coste (fino a 50 miglia nell'entroterra) a Gneo Pompeo Magno per combattere i pirati.

67 a.c. - Lex Roscia theatralis -
-di Lucio Roscio Fabato, riservava 14 file di buoni posti di teatro ai membri dell'ordine equestre, legge promossa dal tribuno Roscio OttoneI cavalieri che ebbero questo privilegio non erano probabilmente quelli che soddisfacessero i requisiti di idoneità, riferito all'età, per l'ammissione all'ordinema piuttosto coloro che avevano diritto al "cavallo pubblico". Pertanto Orazio ironizza nelle sue Epistulaee si chiede se non fosse stata più appropriata per loro una nenia puerorum (filastrocca per bambini).

67 a.c. - Lex Calpurnia de ambitu
su ispirazione del console C. Calpurnio Pisone, puniva il crimine di brogli elettorali, crìmen ambitus, aggiungendo alla pena pecuniaria anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dal seggio senatorio.

66 a.c. - Lex Manilia -
proposta dal tribuno della plebe Gaio Manilio, concesse a Gneo Pompeo Magno il comando supremo (imperium maius) in tutte le province d'Oriente. Fu approvata grazie anche all'aiuto politico di Cesare e Cicerone. Diede a Pompeo il potere supremo per condurre la terza fase della guerra contro re Mitridate VI del Ponto, portata avanti fino a quel momento da Lucio Licinio Lucullo.

65 a.c. - Lex Papia de Peregrinis -
rigettò false richieste di cittadinanza ed espulse gli stranieri da Roma.

63 a.c. - Lex Tullia -
promossa da Cicerone, vietava ai candidati, nel biennio anteriore alla candidatura, di dare giochi gladiatorii, salvo che per obbligo testamentario. Confermò le decisioni prese con la legge Acilia Calpurnia aggiungendo un esilio di dieci anni per i colpevoli del crimine di ambitu.

63 a.c. - Lex Atia de sacerdòtiis -
riguardava il sistema d’elezione dei membri dei collegia sacerdotali. Essa ripristinò il sistema d’elezione stabilito dalla lex Domitia de sacerdòtibus, precedentemente abrogato da una lex Cornelia (Sullæ) de sacerdotiis.

59 a.c. - Lex Iulia repetundàrum -
Legge in tema di crìmen repetundarum. Promossa da Giulio Cesare, riguardo all'estorsione nelle province. Ripristinò un certo rigore (pur confermando la pena in simplum stabilita dalla lex Cornelia de repetùndis), attraverso l’introduzione di pene accessorie (ineleggibilità a cariche pubbliche, rimozione dalle cariche ricoperte, incapacità di testimoniare, di essere giudice e di rappresentare altri in giudizio) a carico del condannato. La legge previde, inoltre, specificatamente, la responsabilità del soggetto che avesse preso denaro per giudicare o non giudicare, per adottare o non adottare provvedimenti giudiziari od amministrativi 

59 a.c. - Lex Vatinia de Provinciae Ceaseris -
proposta dal tribuno della plebe Publio Vatinio quando Cesare era console con Bibulo. Approvata dal popolo, concedeva a Cesare il comando di tre legioni per cinque anni, fino al primo marzo del 54, nella Gallia Cisalpina e nell'Illirico. In seguito il Senato aggiunse una legione e la Gallia Narbonese. La legge stabiliva inoltre una indennità fissa per Cesare, pagabile dal tesoro pubblico, e il diritto di eleggere autonomamente i legati. Lo stesso Vatinio partì da legato al seguito di Cesare, mentre Cicerone rifiutò l'incarico propostogli.

59 a.c. - Lex Iulia de actis Cn. Pompei confirmandis -
confermava l'ordinamento dato da Pompeo all'Asia. Dopo la III guerra mitridatica,  gli stati indipendenti dell'Anatolia e dell'Armenia diventarono stati clienti della Repubblica e venne creata la provincia romana della Siria e la provincia di Bitinia diventò provincia di Bitinia e Ponto annettendo ulteriori territori.

59 a.c. - Lex Iulia de rege alexandrino 
riconosceva e dichiarava amico del popolo romano il re d'Egitto Tolomeo Aulete, che la pagò a Cesare e Pompeo 6000 talenti.

59 a.c. - Lex Iulia de publicanis -
promossa da Marco Licinio Crasso e voluta da Cesare per favorire i cavalieri, in seguito agli accordi del primo triumvirato, rimetteva agli appaltatori delle imposte dell'Asia un terzo della somma da essi dovuta.

59 a.c. - Lex Iulia Agraria Campana -
promossa da Giulio Cesare per concedere ai veterani di Pompeo una colonia a Capua.

59 a.c. -Lex Iulia Agraria -
promossa da Giulio Cesare, ordinava l'assegnazione ai cittadini poveri dell'agro demaniale, eccetto l'agro campano, e di altri terreni da acquistarsi dallo stato.

58 a.c. - Leges Clodiae -
una serie di plebisciti approvati dai concilia plebis della Repubblica romana proposti dal tribuno Publio Clodio Pulcro, un membro della famiglia patrizia Claudia. Con il sostegno di Cesare, si era fatto adottare in un ramo plebeo della stessa famiglia per poter farsi eleggere tribuno della plebe.

58 a.c. - Lex de collegiis restituendis novisque instituendis -
con cui, riaffermandosi la libertà di associazione, rinnovò i collegia vetera (soppressi dal senatoconsulto di sei anni innanzi perché "adversus rem publicam videbantur esse"), e se ne promossero "innumerabilia alia nova".

58 a.c. - Lex Clodia de Auspiciis -
abrogò la Lex Aelia et Fufia, che autorizzava il magistrato che presiedeva una assemblea legislativa di sciogliere l'assemblea con il pretesto che gli auspici erano stati sfavorevoli. Pompeo era noto per avere utilizzato questo dispositivo di ostruzionismo almeno una volta.

58 a.c. - Lex Clodia de Censoribus -
(legge clodia sui censori), prescriveva alcune norme per la censura, cioè il controllo della comunicazione o di altre forme di libertà (libertà di espressione, di pensiero, di parola) da parte di una autorità..


58 a.c. - Lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum -
Liberava l'attività dei comizi da tutti i limiti derivanti dagli "auspici".

58 a.c. - Lex Clodia de Capite Civis Romani -
promossa da Publio Clodio Pulcro, sulla messa a morte del cittadino romano senza rispettare la provocatio ad populum. La legge stabiliva l'esilio per chi avesse deliberato una condanna a morte senza concedere la provocatio, limitando il potere del senato e degli ottimati nei processi: si mettevano in discussione i senatus consulta ultima, che il senato poteva adottare in caso di necessità per garantire l'incolumità dello stato. Essa sanzionava con valore retroattivo coloro che avevano ratificato l'uccisione di un cittadino romano senza concedergli tale diritto. Il provvedimento era contro Cicerone, che nel 63 a.c. aveva permesso la condanna dei Catilinari senza appello al popolo. La proposta fu accolta dalle fasce più basse della popolazione e dai sostenitori di Catilina, oltre che da Giulio Cesare, che nel processo ai Catilinari si era battuto perché si scegliesse il confino come condanna, e dei triumviri, che avrebbero così visto diminuire il potere del senato.

58 a.c - Lex Clodia Frumentaria -
Proposta dal tribuno Clodio, un patrizio che facendosi adottare dal ramo plebeo della familia era diventato tribuno della plebe e che si era schierato con Cesare. La Lex Clodia stabiliva che il grano distribuito con le frumentationes dovesse essere concesso gratuitamente alla popolazione meno abbiente. Un curator annonae doveva gestire gli elenchi degli aventi diritto, ma Clodio propose distribuzioni completamente gratuite senza fissare un numero limitato dei beneficiari. Egli per primo, affidò la cura dell'annona ad un liberto, Sesto Clelio.

58 a.c. - Lex Clodia de provinciis consularibus  -
con cui, in deroga alla lex Sempronia, che rimetteva al senato la determinazione delle provincie consolari, furono assegnate a Calpurnio Pisone e ad Aulo Gabinio le provincie della Macedonia e della Cilicia.

58 a.c. - Lex Clodia de exilio Ciceronis -
con cui a Cicerone, bandito da Roma, ove ebbe la casa demolita e i beni confiscati, si negò la possibilità d'essere accolto in comunità federate, dichiarandosi fuori legge quanti lo ospitassero e obbligandolo a vivere lontano da Roma quattrocento o cinquecento miglia, per aver ucciso alcuni cittadini senza processo ma in base a un falso senatoconsulto.

58 a.c. - Lex Clodia de iniuriis publicis -
a favore di un certo Menula cittadino di Anagni, probabilmente per derogare alle disposizioni della lex Cornelia de iniuriis.

58 a.c. - Lex Clodia de scribis quaestoriis -
estese agli scribae dei questori il divieto fatto ai magistrati provinciali di esercitare il commercio; e che, non essendo stata osservata, fu richiamata in vigore da Domiziano.

58 a.c. - Lex Clodia de censoria notione -
per impedire che i censori nella lectio senatus ricusassero d'inscrivere gli ex-magistrati i quali, formalmente accusati innanzi a loro, non fossero stati da entrambi riconosciuti colpevoli.

58 a.c. - Lex Clodia de rege Deiotaro et Brogitaro -
con cui a Deiotaro venne confermato il titolo di re, già riconosciutogli dal senato, ma gli fu tolto il sacerdotium Matris Magnae per darlo a Brogitaro impuro homini, cui fu venduto, pecunia grandi, il tempio consacrato alla Dea.

58 a.c. - Lex de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda -
per cui, ridotta a provincia l'isola di Cipro e confiscati i beni del re Tolomeo, vi fu inviato Catone, per allontanarlo da Roma, come quaestor cum iure praetorio, adiecto etiam quaestore.

58 a.c. - Lex Clodia de permutatione provinciarum -
con cui fu commutata la provincia assegnata ad Aulo Gabinio, dandogli la Siria in luogo della Cilicia.

58 a.c. - Lex Clodia de pecumis creditis in liberos populos -
con cui si sostituisce alla vigilanza e alla disciplina dei rapporti fra Roma e le liberae civitates, la facoltà di dicere ius in liberos populos contra senatusconsultum concessa per la Macedonia a Calpurnio Pisone.

58 a.c. - Lex Clodia Publio Clodio Pulcro - 
Autorizza le associazioni di artigiani.

55 a.c. - Lex Pompeia Licinia -
proposta dai consoli Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso; prorogava per altri cinque anni il proconsolato in Gallia a Giulio Cesare, conferitogli dalla Lex Vatinia del 59 a.c.

55 a.c. - Lex Pompeia de provinciis consularibus -
che trasformava in legge un senatoconsulto del 53, il quale disponeva che gli ex-consoli e pretori avrebbero assunto il governo delle loro provincie solo 5 anni dopo avere sostenuto le cariche in Roma.

55 a.c. - Lex Trebonia -
sull'organizzazione delle province.

55 a.c. - Lex Licìnia (Crassi) de sodalìciis -
Legge emanata su ispirazione di Crasso, in tema di crìmen sodaliciòrum, appartenenza a particolari associazioni o consorterie, aventi lo scopo di orientare in un certo modo l’elettorato o la vita pubblica. La pena prevista era l’esilio.

55 a.c. - Lex Pompeia de parricìdio -
Legge emanata nel 55 a.c., in tema di parricidium: stabilì che al parricida dovesse applicarsi la stessa pena irrogata, per l’omicida, dalla lex Cornelia de sicàriis et venèficis, e cioè l’interdìctio aqua et igni, in luogo della pœna cùllei. Quest’ultima fu, peraltro, ripristinata, per il parricidium, dalla legislazione augustea.

53 a.c. - Lex Clodia rogatio de libertinis -
per la quale gli schiavi manomessi in forma privata avrebbero conseguito  la iusta libertas e la civitas Romana cum suffragio.

53 a.c. - Lex Pompèia de provinciis -
promossa da Pompeo, stabilì che nessuno poteva rivestire una magistratura provinciale prima che fossero trascorsi cinque anni da quella urbana già rivestita. Fu un tentativo, fatto da Pompeo, di arginare l’avanzata di Cesare al potere.

52 a.c. - Lex Pompèia de àmbitu -
Legge emanata nel 52 a.c., su ispirazione di Pompeo Magno, in tema di crìmen ambitus; stabilì per quest’ultimo, in ordine ai casi ritenuti più gravi (e modificando la disciplina dettata dalla precedente lex Tullia de ambitu), la pena dell’esilio perpetuo.

52 a.c. - Lex Pompeia de iure magistratuum -
richiese la presenza fisica a Roma del candidato al consolato. Rientrò nella tattica adottata da Pompeo contro Giulio Cesare per farlo permanere nello status di privato cittadino, privandolo così del comando delle sue truppe.

52 a.c. - Lex Pompeia de Ambitu -
contro il broglio elettorale, si abbreviavano i termini processuali e si aggravavano le pene comminate dalle leggi precedenti.

52 a.c. - Lex Pompeia de parricidis -
che estendeva il concetto del parricidio all'uccisione dei parenti fino a un certo grado, dei patroni, dei fidanzati e ne regolava la punizione.

50 a.c. - Lex Scribònia de usucapiòne servitùtibus -
sarebbe una legge proposta da C. Scribonio Curione, con la quale veniva introdotto il divieto di costituzione di servitù (servitùtes prædiòrum) mediante usucapione, costituzione ammessa, invece, nel diritto romano antico. Paolo in Dig., XLI, cita una lex Scribonia la quale vietava che le servitù potessero essere acquistate per usucapione, ciò che prima era quindi ammesso, ma, come i più credono, per le sole servitù rustiche più antiche.

50 a.c. - Lex alimentaria quae iubet aediles metiri -
su proposta di Caelio Curione (Celio in Cic., Ad fam., VIII, 6, 5), che pare si riferisse alle distribuzioni dei viveri.

50 a.c. - Lex viaria -
proposta dal tribuno della plebe C. Scribonio Curione, che prescriveva grandi lavori stradali da eseguirsi in un quinquennio e ai quali egli stesso avrebbe dovuto presiedere.

50 a.c. - Lex alimentaria quae iubet aediles metiri -
- (Celio in Cic., Ad fam., VIII, 6, 5), che pare si riferisse alle distribuzioni dei viveri.

50 a.c. - Lex Agri Campani -
Il tribuno della plebe C. Scribonio Curione,  propose una legge sull'agro campano rivolta contro la legge agraria di Cesare, del quale era avversario.

50 - 40 a.c. - Lex Rubria de Gallia Cisalpina -
è un frammento di un'iscrizione bronzea rinvenuta negli scavi archeologici di Velleia, recante una serie di disposizioni normative destinate a venire applicate nella regione della Gallia Cisalpina. volto a disciplinare in diverse materie l’ambito di competenza dei vari magistrati locali e del pretore a Roma.

MENENIO LANATO

49 a.c. 
- Lex Roscia -
La Lex Roscia, varata da Giulio Cesare, concedeva il Plenum ius (cittadinanza romana) ai cittadini della provincia della Gallia Cisalpina.

49 a.c. - Lex Iulia de Pecuniis Mutuis -
voluta da Cesare, concesse la remissione degli interessi arretrati di due anni e la detrazione di quelli pagati sul capitale

46-44 a.c. - Lex Iulia de magistràtibus -
Legge che portò il numero degli aedìles plebis a quattro, istituendo due aediles curiales, addetti all’approvvigionamento dei cereali e all’organizzazione dei ludi Ceriales.

46 a.c. - Lex Iulia de Provinciis -
Voluta da Cesare, limitava il mandato dei propretori ad un solo anno e quello dei proconsoli fino a due consecutivi. Proibiva invece qualunque prolungamento di questi termini temporali.

46 a.c. - Lex Iulia Iudicaria -
proposta da Giulio Cesare, innovando rispetto alla previsione della lex Aurelia (Cottae), soppresse la decuria dei tribuni aerarii, così esclusi dalle giurie giudicanti in tema di reati.

46 - a.c. - Lex Iulia agraria -
Con questa legge Cesare assegnava altre terre ai suoi veterani.

45 a.c. - Lex Cassia in patrìcios adlegèndis -
con la quale si attribuì a Giulio Cesare la prerogativa di conferire il rango di patrizio (adlèctio in patricios) a chiunque egli volesse, nell’ambito degli honestiòres.

45 a.c. - Lex Iulia Municipalis -
promulgata da Giulio Cesare e pervenuta nelle tavole di Heraclea, rinvenute nel territorio di Heraclea e conservata al Museo Arch. Naz. di Napoli. Con essa molte città e colonie assunsero il rango di municipio. Inoltre prevedeva norme sulla circolazione stradale all'interno dell'Urbe, come il divieto ai carri che trasportavano merci di circolare nelle ore diurne per non congestionare la città. Da questo divieto erano esclusi i carri con materiali per costruzioni di templi o altri edifici di culto. Per queste norme la Lex Iulia è l'antesignana del nostro Codice della strada.

44 a.c. - Lex de Permutatione Provinciae -
Autorizza Cesare a trasferire le legioni dalla Macedonia alle nuove province (Gallia Cisalpina e Transalpina), attribuite a Marco Antonio per cinque anni al posto della Macedonia.

44 a.c. - Lex Antonia iudiciària -
promossa da Marco Antonio. Inserì, tra i giudicanti in tema di reati, una decuria di veterani e centurioni, formata senza che rilevasse il censo dei membri. Fu abolita l’anno dopo la sua emanazione.

44 a.c. - Lex Antonia -
abrogazione della dittatura, proposta da Marco Antonio dopo l'assassinio di Giulio Cesare.

43 a.c. - Lex Titia -
sancì al Triumvirato il diritto di regnare per un periodo di cinque anni. Legalizzò il II triumvirato di Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido. La legge, prevedendo solo una durata limitata, fu rinnovata nel 38 a.c., ma le schermaglie tra Ottaviano ed Antonio dopo la caduta di Lepido del 36 a.c. impedirono l'applicazione di un altro mandato, facendo scadere la Lex Titia nel 33 a.c..

43 a.c. - Lex Pedia de interfectoribus Caesaris -
con cui si instruiva un "processo per direttissima" nei confronti dei cesaricidi denunciati e, se riconosciuti colpevoli, si applicava la pena "aquae et igni interdictio", ovvero l'esilio e la confisca dei beni. Il dibattimento venne fissato in un unico giorno e nessuno dei denunciati si presentò per difendersi., per cui con votazione quasi unanime tutti gli imputati vennero condannati in contumacia.

41 a.c. - Lex Mamilia Roscia -
si occupava della tutela delle assegnazioni nelle colonie e nei municipi, in una prospettiva di salvaguardia dell’ordine pubblico.

40 a.c. - Lex Falcidia -
promossa dal tribuno della plebe Falcidius. Regolava le quote della successione legittima nel diritto ereditario romano. Nessuno poteva disporre liberamente di più di tre quarti del suo patrimonio per legati, così che all'erede rimanesse almeno un quarto del patrimonio.

40 a.c. - Lex Falcidia de legatis -
insieme alla lex Furia testamentaria (200 a.c.) e alla lex Voconia (169 a.c.) regolò la materia dei legati.

32 a.c. - Lex Petronia de præfectis -
Prevedeva che il Senato designasse dei prefetti per sostituire i magistrati supremi, qualora, per qualsiasi motivo, non fossero stati eletti al 1° gennaio dell’anno.

29 a.c. - Lex Saenia de plebeis in patrìcios adlegendis -
con la quale si attribuì ad Ottaviano Augusto la prerogativa di conferire il rango di patrizio a chiunque egli volesse, nell’ambito degli honestiòres.

22 a.c. - Lex Iulia de vestitu et habitu -
che limitava il lusso delle matrone, nonché l’uso della seta.

19 a.c. - Lex Iunia Norbana -
regolamentazione dello status dei liberti.

18 a.c. Lex Iulia de ambitu -
Legge emanata su ispirazione di Augusto, in tema di crìmen ambitus: stabilì per quest’ultimo, in ordine ai casi di mera corruzione non violenta, la pena della multa oltre all’interdizione dei pubblici uffici per la durata di 5 anni.

18 a.c. - Lex Iulia de Adulteriis Coercendis
- stabiliva che, in caso di adulterio o stupro (?), fosse istituito un processo contro la moglie infedele e il complice. La legge punisce la donna adultera "con la confisca di metà della dote, della terza parte dei beni e con la relegazione in un'isola", l'uomo adultero con la confisca di "metà del patrimonio e relegazione in un'isola, purché relegati in isole diverse". Il padre della donna poteva uccidere subito la figlia e l'adultero, se colti in flagrante nella propria casa o in quella del genero (doveva però ucciderli entrambi e non solo uno altrimenti era omicidio), mentre il marito poteva uccidere l'amante, solo se di basso rango sociale (se di alto si poteva segregarlo per massimo 20 ore per radunare i testimonii), e di ripudiare la consorte, ma non di ucciderla. Se il marito non denunciava l'adulterio della moglie, non cacciava la consorte e lasciava andar via l'amante colto in flagrante, oppure sfruttava la cosa economicamente, veniva accusato di lenocinio e punito come adultero.

18 a.c. - Lex Iulia de Boni Cedendi -
Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della bonòrum vendìtio, con cui si vendevano i beni del debitore a chi, tra i creditori, offrisse la più alta percentuale di crediti. Mirava a favorire il debitore insolvente senza sua particolare colpa.

18 a.c. - Lex Iulia de Maritandis Ordinibus -
voluta da Augusto, limitava i matrimoni tra diverse classi sociali e puniva i celibi a carico dei quali furono stabilite penalizzazioni in ambito successorio; a favore degli sposati numerose agevolazioni (ottenere magistrature con anticipo, esenzione da doveri pubblici, etc.). Per particolari benemerenze, era previsto che il Senato ed il principe potessero concedere anche a soggetti non in regola con le leggi Iulia e Papia i vantaggi che esse assegnavano. Inoltre stabilì che l'eredità vacante, in caso di mancanza o inerzia di creditori ereditari, andasse all'erario.

18 a.c. - Lex Iulia Sumptuaria -
promossa da Augusto all’inizio del suo principato con una serie di disposizioni intese a reprimere il lusso sfrenato in Roma, nei banchetti e negli abiti femminili. Il limite dei banchetti fu di duecento sesterzi per i giorni feriali, trecento per calende, idi, none e alcune altre festività, mille per il giorno delle nozze e il banchetto dell’indomani.

18 a.c. - Lex Iulia de Annona -
dove Augusto sanzionò con una forte multa l’incetta di generi alimentari.

18 a.c. - Lex Iulia De Collegiis -
stabilì che tutti i collegia e le sodalitates (tranne un ristretto numero di antica tradizione), fino ad allora esistenti, dovevano essere sciolti; e che per la costituzione di nuovi enti dello stesso genere occorreva l’autorizzazione del Senato.

18 a.c. - Lex Iulia de resìduis (in crimen peculatus) -
stabilì che, nei casi in cui il soggetto che si era impadronito di denaro o beni pubblici non provvedeva entro un anno alla loro restituzione, la pena era aumentata di un terzo del controvalore dei beni sottratti. Si è in dottrina dedotto che in luogo dell’interdìctio aqua et igni si fosse  fissato per il crimen peculatus una pena pecuniaria.

18 a.c. - Lex Iulia de vicèsima hereditàtum -
Legge emanata in età augustea: introdusse un’imposta successoria pari al 5% del patrimonio ereditario e regolò, altresì, la procedura relativa all’apertura del testamento, stabilendo che le tabulæ testamentariae dovevano essere aperte dinanzi all’ufficio preposto alla riscossione dell’imposta.

17 a.c. - Lex Iulia de vis publica et privata -
Legge emanata per ridisciplinare il crìmen vis; identificò due fattispecie di violenza:
- vis publica, ogni azione violenta, posta in essere dai privati o da funzionari pubblici, per impedire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche: ad es., il turbamento di comìtia elettorali o l’imposizione e riscossione arbitraria di tasse. Inoltre esenzione dei cittadini romani, che si fossero sottoposti alla provocàtio, dalla tortura e dalla ductio in vìncula publica. Questa fattispecie venne sanzionata con l’esilio;
- vis privata, tutte le azioni violente volte a turbare la libertà dei privati. Per questa fattispecie era prevista la pena della confisca di un terzo dei propri beni. Per converso alle donne che avessero partorito tre volte (quattro se liberte) venne concesso lo ius liberorum.
Venne notevolmente attenuata da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e fu definitivamente abrogata da Giustiniano.

17 a.c. - Lex Iulia et Tìtia de tutela -
Vengono così definite due leggi che nel I sec. a.c. conferirono il potere di nominare il tùtor Atiliànus anche ai governatori delle province.

17 a.c. - Lex Iulia iudiciorum privatorum -
voluta da Augusto, per riordinare la procedura delle quaestiones perpetuae, ovvero gli organi giurisdizionali giudicanti in materia penale.eliminò del tutto le legis actiones sostituite dal processo per formulas, cioè il procedimento processuale ordinario per offrire tutela anche a coloro che non potevano esercitare le legis actiones, cioè i non cittadini romani e di tutelare nuove situazioni giuridiche nate con l'espansione dei territori romani. Tra le legis actiones rimase in vigore solo la legis actio sacramenti nei giudizi centumvirali, nonché la procedura relativa all'actio damni infecti.

17 a.c. - Lex Iulia iudiciòrum publicòrum
Legge emanata, su proposta di Augusto, in parallelo alla contemporanea lex Iulia iudiciorum privatòrum, per riordinare la procedura delle quaestiònes perpetuae. Ripartì le decuriæ di giudici (ciascuna di cento giudici) in quattro: una di senatori, una di cavalieri, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici per metà appartenenti al ceto equestre (ducenàrii). Le decurie giudicavano seguendo una turnazione. Punì anche, con una pena pecuniaria, la parte (imputato o accusatore) che si fosse recata a casa del giudice con l’implicito scopo di corromperlo o, comunque, influenzarne la serenità di giudizio.

11 a.c. - Lex Servìlia repetundarum -
in tema di crìmen repetundarum apportò modifiche alle varie ipotesi delittuose e al procedimento, con nuove definizioni e nuove punizioni.

10 a.c. - Senatus consultum Silianianum -
disciplinava il caso della morte violenta od in circostanze non chiare del padrone di uno o più schiavi, nella propria abitazione.Tutti gli schiavi dovevano essere obbligatoriamente interrogati; interrogati e torturati anche fino alla morte se necessario. L'interrogatorio doveva avvenire prima dell'apertura della successione, che avrebbe potuto disporre affrancazioni con conseguente inapplicabilità della procedura.

9 a.c. Ius trium liberorum (diritto dei tre figli)
- introdotta da Augusto che puntava a rendere più numerose le famiglie, garantendo privilegi ai genitori di tre o più figli liberi. Tale diritto fu compreso nella Lex Papia Poppaea del 9 d.c. I privilegi destinati ai maschi comprendevano le agevolazioni nella carriera militare, mentre per le donne si garantiva la liberazione delle stesse dalla tutela maritale o paterna, libertà presto abolita con l'avvento del cristianesimo e riconquistata solo nel 1975, quasi duemila anni dopo, duemila anni di oscurantismo. Fruirono del diritto personaggi illustri, quali Livia (che ebbe ad ogni modo solo due figli), Marziale, che lo ricevette da Tito, Svetonio e Plinio il giovane.

9 a.c. - Lex Papia Poppea nuptiàlis -
Voluta da Augusto, insieme alla lex Iulia de maritàndis ordìnibus, modificò il regime del matrimonium, a favore dei coniugi e a sfavore di celibi e nubili, introdotta dai consoli suffetti Marco Papio Mutilo e Quinto Poppeo Secondo, anche se celibi. Suggeriva le età entro cui contrarre matrimonio (dai 25 ai 60 anni per gli uomini; dai 20 ai 50 anni per le donne). Poi, coloro che non avevano contratto matrimonio venivano dichiarati celibi e andavano incontro a sanzioni, che potevano anche gravare sull'eredità. Poi proibivano il matrimonio di un senatore o di figli di senatore con una liberta, con una donna il cui padre o madre avessero svolto una ars ludica, con una prostituta, o il matrimonio di un libertinus con la figlia di un senatore. Concedeva alle vedove 2 anni dalla morte del marito, mentre alle donne divorziate 1 anno e 6 mesi dal divorzio. Imponeva sanzioni anche agli orbi, persone sposate che non avevano avuto figli fra i 25 e i 60 anni per gli uomini e 20 - 50 per le donne, e potevano ricevere solo metà di una hereditas o di un legatum.

9 a.c. - La Lex Quinctia de aquaeductibus -
promulgata dal console Tito Quinzio Crispino Sulpiciano per la regolamentazione degli acquedotti. La legge riepilogava le norme a tutela degli acquedotti e stabiliva pesanti pene pecuniarie per chi vi contravveniva danneggiandoli. Vietato anche captarne l'acqua per uso agricolo o di altra natura senza permesso. La legge vietava inoltre qualsiasi attività edilizia, agricola, o pastorale presso gli acquedotti, non strettamente necessaria per la manutenzione dei luoghi o delle opere preesistenti.

8 a.c. Lex Iulia de peculàtu et de sacrilègiis -
Legge emanata su impulso di Augusto (che fece rinnovare un’analoga legge fatta votare da Giulio Cesare), per riordinare la materia del crìmen peculatus; previde, tra l’altro, come pena,
l’interdìctio aqua et igni (dalla legge delle XII tavole per delitti gravi: l’allontanamento coatto e definitivo dal territorio romano senza poter più rientrare in patria: se varcavano i confini di Roma, non solo non riacquistavano la soggettività giuridica, ma potevano essere impunemente aggrediti da qualsiasi cittadino, mentre in periodo classico subivano le pena pubblica della deportatio in insulam). In sede comiziale e poi in sede extra òrdinem fu considerata pena capitale, in quanto perdita della cittadinanza romana. Ad essa si accompagnava normalmente, la confisca dei beni [publicàtio bonòrum]. Per taluni delitti, al condannato era attribuito un particolare beneficio, detto iùs exìlii, facoltà di sottrarsi all’esecuzione della pena di morte, sottoponendosi volontariamente all’esilio.

8 a.c. - Lex Iulia maiestàtis
Legge emanata  su impulso dell’imperatore Augusto, che riordinò l’intera materia del crìmen maiestatis, comminando per esso la pena dell’interdìctio aqua et igni e la confisca del patrimonio. Da questa legge derivò il far rientrare, in sede di interpretazione, nell’ambito del crimen maiestatis, tutte le offese in qualunque modo arrecate alla dignità imperiale.

ORAZIONE DELL'AVOCATUS

I SECOLO D.C.

2  - Lex Fufia Canina de manumissiònibus -
rogata dai consoli L. Caninio Gallo e C. Fufio Gemino, prevedeva che il padrone per testamento potesse liberare i suoi schiavi tramite manumissione ma in un numero limitato. Apportò notevoli innovazioni per l'affrancazione dei servi mediante testamento, vietando ai domini di affrancare per testamento più di una certa quota della loro familia servile. Gaio fa cenno ad una sanzione di nullità per le affrancazioni contra legem, attribuendola indistintamente alla lex Fufia Caninia ed a successivi senatusconsùlta.
Tra le principali limitazioni:
- chi possedeva da tre a dieci servi poteva affrancarne per testamento non più della metà;
- chi possedeva da undici a trenta servi poteva affrancarne per testamento fino ad un terzo;
- chi possedeva da trentuno a cento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quarto;
- chi possedeva da centouno a cinquecento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quinto;
- in ogni caso, a chi possedeva più di cinquecento servi non era possibile affrancarne più di cento;
- nessuna restrizione era imposta dalla legge a chi possedeva solamente uno o due servi.

4  - Lex Aelia Sentia -
- promossa dai consoli Aelius Cato e Sextius Saturnìnus, per cui i servi affrancati divenuti liberti, potevano diventare cittadini romani, latini o dediticii. Quelli macchiati di "turpitudini", per crimini commessi o per aver combattuto contro Roma e poi essersi consegnati, divenendo così schiavi, dopo la manumissio restavano peregrini dediticii per cui non potevano risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma; infranta tale disposizione, sarebbero stati venduti nelle aste pubbliche e una volta schiavi non avrebbero potuto essere più affrancati, e non potevano risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma; infranta tale disposizione, sarebbero diventati schiavi del popolo romano. Ai Latini era concessa una seconda manumissio con cui diventavano liberti e cittadini romani, ma con età maggiore dei 30 anni, essere stati oggetto di dominium ex iure Quiritium e liberati o mediante manumissio legittima (vindicta; censu; testamento).

5  - Lex Valeria Cornelia de destinatiòne magistràtuum -
Riguardo alla votazione nei Comizi centuriati decisa durante il principato da Augusto. Essa istituì un sistema di centurie miste col compito di votare la destinatio di consoli e pretori, che sarebbe stata poi validata dai comizi centuriati tradizionali. La scelta fu certamente un compromesso di Augusto con la nobiltà, che ottenne, in tal modo, di poter partecipare con poteri più ampi all’elezione dei magistrati.

6  - Lex aerarium militare -
Per la messa in carico allo stato dei veterani di guerra.

6 - Lex Aerarium Militare - 
Per la messa in carico allo stato dei veterani di guerra.

7  - Lex Iulia de collegiis -
voluta da Augusto che, sciolti tutti i collegia esistenti, eccettuati quelli di più antica tradizione, subordinava la creazione di nuovi collegia al riconoscimento del Senato, di effettiva utilità.

8  - De Peculatu e de Sacrilegiis -
Augusto fece rinnovare un’analoga legge fatta votare da Giulio Cesare, per riordinare la materia del crìmen peculatus, prevedendo, tra l’altro, come pena, l’interdìctio aqua et igni.

8  - Lex Iulia de Residuis -
per i crìmen peculàtus Augusto stabilì che, nei casi in cui il soggetto, che si era impadronito di denaro o beni pubblici, non provvedeva entro un anno alla loro restituzione, la pena era aumentata di un terzo del controvalore dei beni sottratti. Si è pertanto dedotto che la legislazione augustea aveva, in luogo dell’interdìctio aqua et igni, fissato per il crimen peculatus una pena pecuniaria.

9 - Lex Papia Poppæa nuptiàlis -
Legge che insieme alla lex Iulia de maritàndis ordìnibus del 17 a.c., mirava ad incentivare le unioni matrimoniali, inducendo i Romani a procreare un numero minimo di figli a tal fine:
- a carico dei celibi furono stabilite una serie di incapacità, in particolare in ambito successorio;
- a favore degli sposati furono concesse numerose agevolazioni (possibilità di ottenere le magistrature con anticipo rispetto ai normali tempi, esenzione dai doveri pubblici, etc.).
Per particolari benemerenze, era previsto che il Senato ed il principe potessero concedere anche a soggetti non in regola con le disposizioni delle leggi Iulia e Papia i vantaggi che esse assegnavano.

 - Lex Quinctia -
Per la regolamentazione degli acquedotti.

10 - Senatus consultum Silianianum -
In caso della morte violenta od in circostanze non chiare del Dominus, ovverosia del padrone di uno o più schiavi, nella propria abitazione, tutti gli schiavi dovevano essere interrogati e torturati anche fino alla morte se necessario. L'interrogatorio doveva avvenire prima dell'apertura della successione, che avrebbe potuto disporre affrancazioni con conseguente inapplicabilità della procedura.

19  - Lex Iùnia Norbàna
Legge che disciplinò le affrancazioni di schiavi fatte in modi non solenni creando la categoria dei Latini Iuniani i quali non avevano la testamenti factio attiva, né tanto meno la capacità di far pervenire “ab intestato” agli aventi diritto i propri beni, che al momento della morte spettavano al patrono.

19 - Lex Petrònia de liberàlibus causis
Legge con la quale si stabilì che, nei processi volti all’accertamento dello stato di libertà o meno delle persone, se i giudicanti (centùmviri o, nelle province, i governatori) erano discordi, in caso di parità di voti, si dovesse optare per la libertà.

19  - Lex de honoribus Germanico decernendis -
stabilì di aggiungere alle dieci centurie di Augusto altre dieci, dedicate per metà a Germanico e per metà a Druso. Ai componenti di queste centurie spettava la designazione dei magistrati da eleggere e la comunicazione di questo elenco ai “comitia”.

24  - Lex Visellia - 
Libera i discendenti degli affrancati dalla macule servile.

24 - Lex Visèllia de libertìnis -
Legge menzionata da Gaio nelle sue Istituzioni (I, 32b): concesse la cittadinanza romana ai Latini Iuniàni che avessero militato per almeno sei anni nel corpo dei vìgiles.

25  - Lex Iulia Vallaea testamentaria -
Augusto individuò la categoria dei postumi vellæani, cioè “i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte” Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai postumi, si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).

26-28  - Lex Iulia Vellæa testamentària -
Legge che individuò la categoria dei postumi vellaeani.

43  - Lex Titia
- Concessioni poteri al secondo triunvirato di Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio dell'imperium maximus. I triunviri vennero riconosciti dalla Lex come Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate.

46  - Tabula Clesiana
- lastra di bronzo, scoperta nel 1869 presso i Campi Neri di Cles. Essa contiene l'editto di Claudio che concedeva la cittadinanza romana agli Anauni, ai Sinduni ed ai Tulliassi e trattava della controversia fra i Comensi o Comaschi ed i Bergalei.

46  - Senatus consultum Vellaeanum -
riguardo a intercedere.

47 - Lex Claudia de ære alièno filiòrum familiàrum -
relativa ad obbligazioni contratte da filii familias: anticipando in parte il contenuto del senatusconsùltum Macedoniànum, stabilì che chi avesse contratto mutui con i figli (nella speranza di speculare sulla morte dei padri) fosse condannato al pagamento di un’ammenda dall’ammontare imprecisato.

49  Lex Claudia de tutela mulìerum -
abolì per le donne ingenuæ la tutela legittima. Ingenuo era ogni soggetto nato libero (cioè nato da madre libera) e dotato pertanto dello status libertàtis.

52  Senatus consultum Claudianum -
stabiliva che se una donna che intrattenesse relazioni carnali con uno schiavo non cessasse la relazione dopo tre diffide del dominus, diventava schiava del padrone. Poiché i figli illegittimi assumevano la condizione della madre al momento della nascita, se la donna con la quale lo schiavo intratteneva rapporti non era una schiava, i figli nati da tale relazione non diventavano schiavi e non rientravano nel patrimonio del dominus, cosa che accadeva se lo schiavo aveva figli da un'altra schiava.

61 - Lex Petronia de sèrvis
Limitò grandemente la facoltà dei padroni di infierire sugli schiavi, destinandoli al combattimento con belve feroci.

61 - Lex Petrònia de adultèrii iudìcio -
sull'aduterio; stabiliva che il marito non potesse evitare di accusare pubblicamente la moglie sorpresa nel commettere il primo adulterio, pena la perdita del diritto di accusarla anche in presenza di futuri adulterii.

69  Lex de imperio Vespasiani -
per la definizione del potere e delle prerogative del Principe Vespasiano rispetto al Senato, unico esempio di documento ufficiale che conferisce i poteri a un imperatore. Si richiama l'esempio dei predecessori (tranne Caligola, Nerone, Galba, Otone e Vitellio), a partire da Augusto, per cui il principe è absolutus ex legibus, cioè la sua condotta è insindacabile. Il Caput tralaticium de immunitate, stabiliva la supremazia della Lex de imperio Vespasiani su tutte le norme ordinarie, in tutte le controversie penali o civili.

69  - Lex de Imperio - 
Epurò e rinnovò il senato.

69 -79 Senatus consultum Macedonianum - I filii familias (sottoposti all'autorità del pater familias), anche se fossero nel frattempo divenuti sui iuris, potevano annullare le pretese dei creditori che avessero loro prestato denaro a mutuo senza il consenso del pater. Il filius familias era sempre personalmente obbligato verso la parte, a meno che avesse contratto un debito ricevendo denaro a mutuo (prestito); nel qual caso il creditore non aveva diritto di reclamare il pagamento anche quando, dopo la morte del padre, il debitore fosse divenuto sui iuris.

84 - Lex Papiria de civitate Acerranorum
del console Gneo Papirio facente parte della lege Papiria de aere publico.

92 - Lex Marciana -
per cui Domiziano ordinò la soppressione di metà delle vigne e il divieto di nuovi impianti, a favore della qualità dei vini e non della quantità.

100 d.c. - Senatus consultum Neronianum -
contro i falsari, che regolò le modalità in cui dovevano essere condotti gli atti inter vivos e i testamenta.

I sec. d.c. - Lex Creperèia 
- promossa da Crepereius Marcus, stabilì che, nelle cause centumvirali, le parti dovessero reciprocamente sfidarsi al pagamento, in caso di soccombenza, di 125 sesterzi.

IL DIBATTIMENTO DELLE LEGGI

II SECOLO D.C.

103  - Lex institutio alimentaria -
dell'imperatore Traiano in favore dei bambini bisognosi dell'Italia romana. L'optimus princeps, prelevò dal suo patrimonio personale le somme necessarie a garantire un avvenire sereno a centinaia di bambini bisognosi, legittimi e illegittimi, soprattutto nelle campagne.

116 - 117 - Lex Manciana -
Regolò i contratti di locazione di proprietà imperiali nel Nord Africa romano.

117  - Senatus consultum Tertullianum -
con disposizioni relative alla successione mortis causa tra madre e figli. Se la madre, era fornita del "iùs trìum vel quàttuor liberòrum" (le donne che avessero partorito tre volte, quattro se liberte, venne concesso lo ius liberorum) veniva inserita inserita tra i successori ab intestàto del proprio filius, rientrando nella categoria degli herèdes sui.

117 - 138  - Lex Hadriana de rudibus agris -
(sui campi incolti) Legge di Adriano che permette agli affittuari permanenti di lavorare sul territorio occupato; è un'estensione della Lex Marciana.

133 - Lex Sempronia agraria -
del tribuno della plebe Tiberio Gracco, prevedeva che non si potessero possedere più di 500 iugera di terreno pubblico e 250 iugera in più per ogni figlio, e non più di 1000 iugera come possesso permanente garantito. L'agro pubblico eccedente veniva recuperato dallo stato, che lo doveva distribuire parte ai cittadini e parte a confederati italici come concessione ereditaria e inalienabile, in lotti di 30 iugera dietro il corrispettivo di un vectigal. L'inalienabilità dei lotti assegnati fu stabilita per proteggere i contadini dalla prevedibile pressione dei grandi proprietari terrieri per acquistare le terre.

148 - Lex Rhòdia de iactu -
La legge disciplinò le conseguenze del lancio in mare delle merci a seguito di un’avaria marittima, cioè del cd. iactus mercium, da parte del capitano di una nave in pericolo. Stabilì, in proposito, che la perdita dovesse essere sopportata pro parte da tutti i proprietari delle merci trasportate, locatori “ad eas vehèndas”, (cioè òperis); il proprietario delle merci perite poteva agire con l’actio locati contro il trasportatore, il quale poteva in via di rivalsa, con l’actio conducti, agire contro i proprietari delle merci salvate.

177  - Senatus consultum Orphitianum
- legge emessa durante il regno di Marco Aurelio, che in questioni di eredità, preferiva il figlio della donna sui fratelli, sorelle e altri consanguinei della sua stessa famiglia.



III SECOLO D.C.

- Lex Marciana Hypothecaria -
Il giureconsulto Elio Marciano, nell’età dei Severi, elaborò la convenzione che collegava l’attribuzione del bene dato in garanzia al credito alla stima del giusto prezzo effettuata alla data dell’inadempimento: ‘‘Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem, iusto praetio tunc aestimandam; hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio.’’ Praticamente un accordo tra creditore e debitore con cui, nel caso di inadempimento di quest’ultimo, il bene diventa di proprietà del creditore, che però sarà tenuto a versare al debitore la differenza tra il proprio credito ed il valore del bene.

CODEX JUSTINIANUS

IV SECOLO D.C.

326  - Divieto del patto commissorio - Costantino I - divieto dell'accordo per cui, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore.

 331 - Legge contro il divorzio -
- presa da Costantino I.

334  Legge sulla tutela delle vedove e degli orfani -
del 17 giugno di Costantino I.

331 Contro il divorzio
Costantino I.

359 - Attribuzioni giurisdizionali
Giuliano - Le cause di successione rientravano nella competenza del Prefetto Urbano e non del Pretore.

363 - Attribuzioni giurisdizionali
Giuliano - stabiliva espressamente che la procura di un avvocato sopravviveva alla morte del cliente ed era quindi trasmissibile agli eredi.

IL SENATO

V SECOLO D.C.

IV -V sec. d.c. - Lex rhodia de jact
- Nello ius naufragii gli abitanti delle coste potevano impadronirsi sia dei relitti in mare sia delle imbarcazioni (e delle merci) che sbarcavano per evitare l'affondamento. Fu poi adottata la Lex Rhodia ellenica per cui non si eoveva gravare con dazi doganali su quelle imbarcazioni già provate da tempeste e intemperie, che per necessità trovavano riparo nei lidi più vicini.

426  - Legge delle citazioni -
voluta da Valentiniano III, imperatore d'Occidente, adottata più tardi da Teodosio II d'Oriente. Per limitare l'interpretatio delle opere del passato, la legge restringeva le opere utilizzabili intorno a cinque autori stimati: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo. Nessun altro autore poteva essere utilizzato come fonte in un processo.

429  - Leges generales -
Teodosio II a seguito della scissione tra Oriente ed Occidente, dispose che ogni lex generalis avesse vigore solo nella parte dell’Impero in cui era stata emanata, tranne il caso in cui fosse stata ufficialmente comunicata all’altro imperatore (mediante una pragmàtica sànctio) e da questi riconosciuta.

476 - Codice Ericianus -
Il codice di Eurico, fatto redigere da Eurico nel 470 circa, probabilmente a Tolosa, raccoglie le leggi che governavano i Visigoti. Principale autore ne fu Leone di Narbona, giurista romano e principale consigliere del re, il suo contenuto è costituito non da materiale giuridico germanico, bensì da diritto volgare romano rielaborato. Il codex Euricianus non servì solo come base per le successive codificazioni dei re visigoti, ma influì anche sul diritto delle stirpi franche, burgunde, alemanne e bavare, svolgendo un'importante funzione di mediatore tra il diritto volgare romano e il mondo germanico del primo Medioevo.



VI SECOLO D.C.

506  - Lex romana Wisigothorum  (detta anche Breviàrum Alarìci) -
- emanata nel 506 dal re Alarico II, un complesso di norme personali regolanti i rapporti tra Romani all’interno del regno dei Visigoti, al fine di rafforzare, dinanzi allo spettro incombente di una guerra con i Franchi, l’intesa con la popolazione romana e con la Chiesa cattolica.
La legge è composta da una parte notevole del Codex Theodosianus e delle Novellæ Postheodosianæ, dall’Epitome Gai, che è riportato per intero, dalle sentenze di Paolo e da un passo isolato dei responsa di Papiniano, estratti del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano. I testi raccolti, ad eccezione delle Istituzioni di Gaio, sono accompagnati da un’interpretatio, ossia da una chiarificazione dei testi utilizzati. Tutto il diritto romano anteriore è abrogato e dinanzi ai comites non si può invocare che essa.
Nonostante i difetti stilistici e le carenze strutturali, la legge ha svolto una funzione rilevantissima nella storia giuridica medioevale dell’Europa sud-occidentale, basti pensare che in Francia meridionale venne disapplicata solo nel XII sec.

517-500  - Lex romana Burgundionum -
Complesso di norme personali regolanti i rapporti tra i Romani all’interno del regno dei Burgundi, una raccolta di leges e di iura di origine privata elevata a dignità.

518 - 430  - Lex Anastasiana -
emanata dall’imperatore Anastasio in ordine alla cessione del credito. dispose che il cessionario di un credito litigioso non poteva ottenere dal debitore una cifra superiore a quella che aveva pagato al cedente: la ratio della legge va ravvisata nell’esigenza di evitare che affaristi di pochi scrupoli facessero incetta di crediti litigiosi.

529  - Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum -
la raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano I per riordinare l'ormai caotico sistema giuridico dell'impero e rimase alla base del sistema giuridico di Bisanzio.

532 - Lex Romana Burgundiònum -
Codice promulgato dal re burgundo Gundobaldo nel 532 d.c. e redatto attraverso la collazione dello stesso gruppo di opere posto a base della Lex Romana Wisigothòrum.
Il titolo di lex attribuitole dimostra che il sovrano barbaro si considerava, anche formalmente, indipendente rispetto all’imperatore romano-orientale (lo stesso discorso vale per la Lex Romana Wisigothorum).
Mentre, tuttavia, in seno a quest’ultima compilazione, le fonti sono meccanicamente riportate l’una accanto all’altra, nella legge  si registra un’organica fusione delle medesime in un testo unitario e sostanzialmente originale. In forza del principio dell’esclusivismo nazionale del diritto, sia la Lex Romana Burgundiònum sia la Lex Romana Wisigothòrum furono destinate esclusivamente a
regolare i rapporti giuridici tra romani.

533 - Digesta o Pandectae -
In italiano il Digesto, è una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I. Promulgato il 16 dicembre 533 con la costituzione imperiale bilingue Tanta o Δέδωκεν entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno. Il Digesto è una parte del Corpus iuris civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale: il nome digesto deriva dal titolo delle raccolte effettuate da giuristi privati che utilizzavano appunto questo termine per indicare le antologie ragionate di iura.

535 - 565Novellae Constitutiones -
costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.


VII SECOLO D.C.

642-643 - Lex Romana Visigothorum -
Il Codice visigoto contiene un insieme di leggi promulgate dal re visigoto di Hispania, Chindasvindo, durante il suo secondo anno di regno.



BIBLIO

- Giovanni Rotondi - Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani - Milano - Società Editrice Libraria - 1912.
- Paul Krüger - Studi critici nel regno del diritto romano - 1870
- Theodor Mommsen - Digesta, recogn. - 1889.
- J.Carcopino - La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero - Laterza - Bari - 1971.
- Diritto romano - thes.bncf.firenze.sbn.it, - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
- Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL).
- Salvatore Di Marzo - Manuale elementare di diritto romano - Utet - Torino - 1954.

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